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Antiriciclaggio e prevenzione fenomeni criminalità finanziaria connessi a Covid-19 e PNRR: gli orientamenti UIF

Antiriciclaggio e prevenzione fenomeni criminalità finanziaria connessi a Covid-19 e PNRR: gli orientamenti UIF.
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Antiriciclaggio e prevenzione fenomeni criminalità finanziaria connessi a Covid-19 e PNRR: gli orientamenti UIF

Con Comunicazione dell’11 aprile 2022, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) riprende il filone di indicazioni e suggerimenti utili alla prevenzione dei rischi connessi ali tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio le iniziative e misure intraprese dal Governo per favorire la ripresa economica del Paese a seguito della pandemia da Covid-19.

Invero, l’UIF era già intervenuta con proprie comunicazioni già in data 16 aprile 2020 e, successivamente, in data 11 febbraio 2021.

Con tali documenti, da un lato, si fornivano indicazioni sui rischi emergenti connessi alle misure di ripresa e, dall’altro, si sollecitava la collaborazione attiva degli operatori tenuti alla rilevazione e alla segnalazione delle operazioni sospette fornendo ai soggetti obbligati ulteriori elementi sintomatici di possibili condotte funzionali al riciclaggio.

Con la Comunicazione dell’11.4.2022 l’UIF, invece, si concentra su:

  • Rischi connessi al l riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi e alla possibilità di cedere i relativi crediti d’imposta, di cui al c.d. Decreto Rilancio;
  • Gestione ed attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR), inserito all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) – Regolamento (UE) 2021/241 come iniziativa di solidarietà finanziaria in risposta alla crisi pandemica e volto al rilancio economico dell’Italia.

Procedendo all’esame dei suddetti ambiti, riportati, rispettivamente, all’Allegato 1 ed Allegato 2 della Comunicazione, non può non essere rilevato come, sebbene le linee guida in essi contenute siano rivolte ai destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione all’UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del D.lgs. 231/2007, le stese possano  senz’altro risultare  un utile strumento anche nell’ambito della gestione dei rischi connessi a fenomeni di truffa ai danni della P.A., corruzione e riciclaggio contemplati nel D.lgs. 231/2001

1. PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA CESSIONE DEI CREDITI FISCALI

Con riferimento all’ambito dei crediti fiscali, l’UIF richiama le indicazioni di cui alla sua precedente Comunicazione dell’11 febbraio 2021 nonché quelle contenute negli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali pubblicati in data 10 novembre 2020, con particolare riguardo ai contenuti del c.d. Schema D concernente operatività connesse con la cessione dei crediti fiscali e altri indebiti utilizzi.

Su tale aspetto l’Unità di Informazione Finanziaria sottolinea come sia opportuno prestare particolare attenzione, ai fini della segnalazione, all’eventualità che i predetti crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o di agevolazioni che non appaiano spettanti sulla base della disciplina in materia.

L’UIF, poi, procede alla definizione degli indici sui quali gli operatori devono focalizzare la propria attenzione, distinguendo tra elementi di tipo soggettivo ed indici oggettivi.

Quanto agli indici di tipo soggettivo, secondo il documento in esameoccorre:

  • Valutare la coerenza fra il profilo del titolare dei crediti d’imposta e l’entità e la tipologia dei crediti stessi;
  • Tener conto, pertanto, degli elementi conoscitivi acquisiti sul cliente, specie se nuovo, valorizzando ai fini delle segnalazioni quei soggetti che risultino privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva, con caratteristiche non adeguate rispetto ai lavori o alle forniture che sarebbero stati incaricati di eseguire;
  • Verificare l’eventualità che le imprese coinvolte attivino la propria partita IVA dopo l’esecuzione dei lavori o delle forniture;
  • Prendere in considerazione circostanze rilevanti sotto il profilo reputazionale o professionale per gli esponenti delle imprese coinvolte nell’operazione di cessione, quali ad esempio eventuali precedenti penali (connessi perlopiù a reati fiscali o di criminalità organizzata) o ad eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti).

Per quel che concerne gli elementi di rilevanza sotto profilo oggettivo è necessario, secondo UIF:

  • Attenzionare le ipotesi di assenza od incoerenza delle informazioni funzionali all’ammissione al beneficio fiscale (ad es. fatture o altra documentazione giustificativa non riconciliabile con i relativi pagamenti), ovvero la mancanza di movimentazione finanziaria correlabile all’esecuzione di lavori o forniture;
  • Verificare il contenuto del contratto in base al quale è stato ottenuto il credito oggetto di cessione, laddove generico sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento del medesimo;
  • Individuare le modalità di impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione del credito, quali ad esempio, bonifici verso l’estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l’accredito soprattutto se in favore  di soggetti che appaiono operare in settori non coerenti con quello dell’ordinante dei bonifici o con  causali generiche o riferimenti a prestiti infruttiferi e atti di liberalità; prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato; pagamenti per giochi e scommesse; acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d’arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi;
  • Accertare se vi siano state (ed in tal caso in che numero) operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti.

Va sottolineato che i soggetti obbligati non possono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l’adempimento degli obblighi, rispettivamente, di segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 D.Lgs. 231/2007) e di astensione dall’eseguire l’operazione per impossibilità di effettuare l’adeguata verifica del cliente (art. 42).

Da ultimo, l’UIF precisa che vanno considerate con attenzione le cessioni realizzate tra soggetti non tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Infatti, il ricorso a tali operatori, non tenuti all’adozione di specifici presidi di prevenzione, comporterebbe il rischio di concentrazione presso i medesimi di cessioni aventi ad oggetto crediti di natura fittizia, nonché la possibilità che proventi illeciti siano impiegati nel mercato delle cessioni dei crediti di imposta con finalità di riciclaggio.

2. RISCHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL PNRR

Come sopra anticipato, l’Allegato 2 alla Comunicazione dell’11 aprile 2022 in commento contempla specifiche indicazioni finalizzate alla valorizzazione dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio in ottica di tempestiva individuazione di sospetti di sviamento delle risorse concesse in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rispetto all’obiettivo per cui sono stanziate.

Da questo punto di vista, sebbene le amministrazioni centrali – i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri – siano titolari dell’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR, la realizzazione concreta degli interventi può essere assegnata a soggetti diversi (c.d. attuatori), spesso Regioni, Comuni e altri enti territoriali o organismi pubblici o privati (mediante la c.d. attuazione “a regia”).

È per questo che l’UIF ha ritenuto necessario sensibilizzare gli uffici pubblici all’adozione di presidi funzionali all’individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018.

Sotto tale profilo occorre rammentare che ciascuna pubblica amministrazione – nell’ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al predetto articolo 10 ( tra cui quelli “di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati” – è anzitutto tenuta a individuare il c.d. gestore (art. 11 Provvedimento del 23/4/2018), incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l’eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare all’UIF.

Per quanto concerne le Amministrazioni centrali titolari di interventi che non abbiano ancora provveduto alla nomina del gestore, lo stesso può essere individuato nell’ambito della funzione di controllo prevista ai fini del PNRR; devono comunque essere garantite adeguate sinergie informative con la predetta funzione.

Inoltre:

  • Nell’ambito dei programmi formativi di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. 231/2007, viene consigliato di includere il riferimento agli indicatori di anomalia e alle istruzioni relative alle modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette;
  • Le pubbliche amministrazioni possono adottare procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi, in relazione alla complessità dell’attività svolta e alle proprie caratteristiche organizzative.

Ai fini dell’attuazione del PNRR, tra tali indicatori, l’UIF richiama in particolare quelli generali di cui alle sezioni A e B del proprio provvedimento del 23 aprile 2018 citato e quelli specifici di cui alla sezione C per i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti pubblici.

L’Unità, infine, fornisce sul tema alcuni spunti meritevoli di essere qui richiamati. In particolare:

  • Per gli accertamenti riguardanti la titolarità effettiva le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei database pubblici o privati, ove accessibili, lasciando in ogni caso traccia dei criteri all’uopo osservati;
  • Quale protocollo antiriciclaggio può essere utilizzata la previsione contenuta all’art. 9, comma 4, del decreto-legge 77/2021 secondo cui le P.A., nell’attuazione degli interventi del PNRR, devono assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un’apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • Con riguardo agli intermediari bancari e finanziari ed ai professionisti coinvolti nelle attività di assistenza, supporto e consulenza per l’accesso ai fondi, costoro – oltre agli indicatori di anomalia vigenti – devono verificare anche la coerenza tra il profilo del soggetto che intende accedere ai finanziamenti, il settore economico di relativa appartenenza e gli interventi che dovranno essere realizzati in attuazione del PNRR;
  • Devono essere considerati indici sintomatici di condotte di riciclaggio a) la mancata collaborazione del soggetto che si rifiuta o si dimostra riluttante a fornire informazioni o dati necessari, o – ancora – che se fornisce informazioni false, deve essere tenuta in debito conto; b) nel caso di finanziamenti che prevedono il rilascio di garanzie, l’offerta a tal fine di beni di incerta provenienza; c) l’individuazione, in fase di monitoraggio, di flussi finanziari in favore di persone politicamente esposte o soggetti a queste notoriamente collegati.

Leggi qui il provvedimento

Avv. Adamo Brunetti

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