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Cassazione, esclusa la messa alla prova degli enti in ambito 231

Cassazione_ esclusa la messa alla prova degli enti in ambito 231
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Cassazione, esclusa la messa alla prova degli enti in ambito 231

Le Sezioni Unite della Cassazione escludono, nell’ambito dei procedimenti ex D.Lgs
231/01 la messa alla prova per gli enti.


Con l’informazione provvisoria n. 17/22 del 27 ottobre 2022 le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul quesito ” se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen.” ovvero “la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen. ” cosi hanno statuito:
” Il procuratore generale è legittimato […] ad impugnare l’ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, c.p.p.) ritualmente comunicatagli […]. In conformità a quanto previsto dall’art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell’ordinanza è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme con la sentenza […]. L’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. n. 231 del 2001″

Leggi il provvedimento

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