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Garante Privacy: necessarie misure per tutelare le vittime del revenge porn

Garante Privacy: necessarie misure per tutelare le vittime del revenge porn
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Garante Privacy: necessarie misure per tutelare le vittime del revenge porn

Il revenge porn, o anche diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ai sensi dell’art. 612-ter c.p., è l’odioso e temuto fenomeno ormai dilagante, con cui vengono diffusi video o immagini a contenuto sessualmente esplicito, destinati, come recita il disposto normativo, “a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”. 

Il mezzo di diffusione più utilizzato è, com’è ovvio, il web ed il danno alla dignità e, soprattutto, alla privacy delle persone rappresentate è aggravato tanto dalla velocità con cui dette immagini si diffondono quanto dalla difficoltà nel rimuoverle

Sembra allora che, prima di arrivare alla repressione della condotta tipica di cui all’art.612-ter c.p., si dovrebbe agire sul fronte della prevenzione del “maggior danno”. 

In quest’ottica il Garante Privacy, a seguito di alcune segnalazioni di soggetti che temevano la diffusione di contenuti privati sul web, ha emesso cinque provvedimenti a tutela delle potenziali vittime di revenge porn.

Più nello specifico, l’Autorità ha ingiunto con diversi provvedimenti (n. 97754149775327977540197759489775932) in via d’urgenza a Facebook, Instagram e Google di adottare immediatamente tutte le misure necessarie ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale (video, foto) segnalato all’Ufficio del Garante da alcune persone che ne temevano la messa on line.

Nei provvedimenti emessi nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited il Garante ordina: “l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall’Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo”.

L’Autorità ingiunge altresì: “alla medesima società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle relative piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all’Autorità”.

La possibilità di intervento del Garante rientra tra le modifiche normative al codice privacy introdotte con decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. 

Ad oggi, infatti, ex art. 144-bis del codice privacy, con le modalità indicate nel Regolamento del Garante n. 1/2019, all’art.33-bis, spetta all’Autorità ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori con più di quattordici anni, abbia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, video, foto a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano possano essere pubblicati sulle piattaforme digitali, senza il suo consenso. 

Ricevuta la segnalazione il Garante si attiva tempestivamente per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante (di regola, attraverso l’implementazione di specifiche tecnologie, quali ad es. codici hash).

Avv. Adamo Brunetti

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