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Green Pass, emanate le Linee Guida del Governo per i controlli sui luoghi di lavoro

Linee guida GREEN PASS
Aziende / privacy / sicurezza

Green Pass, emanate le Linee Guida del Governo per i controlli sui luoghi di lavoro

Come noto lo scorso 12 ottobre il Governo ha emanato il DPCM contenente le LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE. 

Trattasi di un provvedimento che intende definire e rendere più chiari, quanto meno sotto il profilo applicativo, i contenuti dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro che sarà efficace dal 15 ottobre 2021.

Il DPCM, l’unico al momento pubblicato nonostante sul portale del Governo di parli – al plurale – di decreti, è riferito alle pubbliche amministrazioni, anche se è ragionevole ritenere che gli indirizzi operativi in esso espressi saranno verosimilmente replicati anche per l’ambito privato.

Il riferimento normativo dell’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il certificato verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni è contenuto all’articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha, appunto, imposto a tale categoria di soggetti il green pass quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro.

2. CHI È SOGGETTO ALL’OBBLIGO?

L’obbligo di certificazione verde è rivolto, innanzi tutto, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed a coloro che prestano a qualunque titolo attività lavorativa presso le p.a.

Precisa al riguardo il Governo che l’accesso del lavoratore al luogo di lavoro non può in alcun modo e per alcun motivo essere consentito se costui non sia in possesso del green pass, non potendo egli avvalersi di altra modalità che non sia l’esibizione (in formato cartaceo o digitale) del certificato verde, documento peraltro non suscettibile– allo stato – di autocertificazione. 

L’applicabilità dell’obbligo di green pass è esclusa soltanto per i lavoratori i quali risultino esenti dalla campagna vaccinale. 

Il green pass, inoltre, deve essere posseduto da ogni soggetto che accede alla struttura pubblica per lo svolgimento di qualsiasi attività (consulenza, formazione, visita ecc.) diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. In quest’ottica, dunque, rientrano tra i soggetti obbligati “i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura)

Con riferimento, invece, agli utenti, cioè a coloro i quali accedono ad un ufficio pubblico per la fruizione di un servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare, l’obbligo di certificazione verde non si applica.

3. QUALI CONDIZIONI DEVONO, SUSSISTERE AL MOMENTO DELL’ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO O COMUNQUE DEL CONTROLLO?

Le condizioni necessarie per accedere al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa sono:

  • Il possesso della certificazione verde;
  • la sua esibizione.

Ciò significa, secondo quanto stabilito dal DPCM, che il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma che non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può essere adibito a modalità di lavoro agile che risulterebbe in tal caso elusiva degli obblighi.

4. COME AVVIENE IL CONTROLLO?

La verifica del green pass potrà avvenire:

  • sia manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”
  • che mediante l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).

Sotto tale profilo, tuttavia, il Governo specifica che, “nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni determinanti il rilascio del certificato verde di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, vale a dire l’avvenuta vaccinazione da almeno 14 giorni, la sottoposizione a tampone ovvero la guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi

Circa il momento di effettuazione dell’accertamento, questo può avvenire:

  1. all’accesso della struttura;
  2. in un momento successivo all’accesso.

in entrambi i casi la verifica può essere condotto:

  • a tappeto o a campione;
  • con o senza l’ausilio di sistemi automatici.

Quando il controllo è eseguito a campione, la verifica – con cadenza giornaliera – deve riguardare una percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio assicurando che lo stesso sia svolto in maniera omogenea ed osservando un criterio di rotazione su tutti i dipendenti.

Sul punto le Linee Guida stabiliscono che “le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all’accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l’attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi”.

Il momento del controllo determina conseguenze diverse in ordine ai provvedimenti da assumere in caso di riscontrata assenza, invalidità o integrità del green pass o di rifiuto di esibirlo. Ed infatti:

  1. Quando il controllo avvenga all’ingresso, il personale preposto al controllo, formalmente nominato e debitamente istruito, vieta al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Allo stesso tempo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo di colui al quale non è stato consentito l’accesso.
  2. Nell’ipotesi, invece, in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale deve essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e dev’essere considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La stessa sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

Sottolinea il Governo che “non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale…)”.

Il datore di lavoro, dal canto suo, può – ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 – richiedere ai lavoratori, per specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione delle attività lavorative, di comunicare se siano o meno in possesso del green pass con un preavviso che il Garante Privacy, nel proprio parere d’urgenza dell’11.10.2021 (doc. web n. 9707431), ha ricordato essere limitato a 48 ore.

4. QUALI REGOLE OCCORRE OSSERVARE PER GARANTIRE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?

Il DPCM stabilisce che in aderenza alla “disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.

Un problema di rilievo si pone con riferimento ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Riferiscono le Linee Guida che per costoro “il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione”. 

In attesa che il relativo applicativo venga rilasciato rispetto a tale personale:

  1. È previsto che la documentazione sanitaria attestante l’esenzione sia trasmessa al medico competente;
  2. È sancita l’esclusione da alcun controllo.

Sotto tale profilo sarà lo stesso Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – ad informare gli addetti ai controlli sulla circostanza dell’esonero dalle verifiche per siffatti lavoratori.

Avv. Adamo Brunetti 

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