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Green pass, pronto al decollo l’obbligo per tutti i lavoratori

Green pass, pronto al decollo l'obbligo per tutti i lavoratori
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Green pass, pronto al decollo l’obbligo per tutti i lavoratori

Il 15 ottobre scatterà l’obbligo della certificazione verde per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.

Il recentissimo Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, prevede, appunto, l’obbligo di Green Pass a carico di tutti i dipendenti e collaboratori sia pubblici che privati.

Un provvedimento da molti auspicato ed atteso, che arriva al termine di un percorso di graduale estensione dell’obbligo del certificato verde: già a partire dal 6 agosto l’esibizione del Green Pass era richiesta per entrare in moltissimi luoghi ritenuti potenzialmente rischiosi (ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, sale giochi, fiere, spettacoli dal vivo, concorsi, sagre); il primo settembre il relativo obbligo veniva allargato al personale scolastico ed ai passeggeri ditreni ed autobus a lunga percorrenza, di navi ed aerei anche nelle tratte nazionali. Infine, a partire dal 10 settembre, con il D.L. 122/2021 l’obbligo veniva esteso a scuole (anche per i genitori che entrano negli istituti), università ed RSA.

Nello specifico, il D.L. del 21 settembre 2021 n. 127, i cui obblighi si applicheranno a partire dal 15 ottobre 2021, ha introdotto modifiche al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87

Vediamo in che termini, sia con riferimento ai datori di lavoro che con riguardo ai lavoratori o collaboratori.

1. Quali gli obblighi per i datori di lavoro?

Ai datori di lavoro viene richiesto, entro il 15 ottobre, di:

  1. Definire le modalità delle verifiche, prevedendo che il controllo venga effettuato – a campione – al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro; 
  2. Designare il personale incaricato di eseguire materialmente le verifiche e di contestare eventuali violazioni.

Dal punto di vista operativo, per adeguarsi alle nuove disposizioni il datore di lavoro dovrà quindi:

  1. Rendere a lavoratori e collaboratori un’Informativa privacy nella quale esplichi modalità e finalità dei trattamenti dei dati connessi alle attività di verifica del Green Pass, la base giuridica dei trattamenti, le condizioni ed i limiti agli stessi, oltre a tutte le altre circostanze previste dall’art. 13 GDPR;
  2. Implementare una procedura per la regolamentazione dei controlli a campione sul possesso del Green Pass;
  3. Procedere alla formalizzazione della nomina dei soggetti designati alle verifiche riconoscendo loro il potere di contestazione delle violazioni all’obbligo del Green Pass.

2. Quali gli obblighi per i lavoratori?

I lavoratori, dal canto loro, per poter accedere ai luoghi di lavoro, devono essere in possesso del Green Pass da esibire su richiesta.

L’obbligo riguarda anche i soggetti esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa (ad es. gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni o gli enti privati.

3. Le sanzioni

3.1 Per i lavoratori è prevista una sanzione da 600 a 1500 euro nell’ipotesi in cui accedano al luogo di lavoro senza Green Pass.

Le conseguenze più dirompenti riguardano però il rapporto di lavoro e lo stipendio.

Ed infatti il dipendente, sia che operi per una pubblica amministrazione che del settore privato, il quale non possieda il certificato verde è considerato assente ingiustificato fino a che non sia in grado di esibire il Green Pass

In entrambi i casi non sono previste conseguenze disciplinari e l’interessato mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione che resta nel frattempo sospesa.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per luna durata pari a quella del contratto di sostituzione (comunque non per più di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31 dicembre 2021).

3.2 Per i datori di lavoro, invece, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro nel caso in cui non abbiano verificato il rispetto delle regole da parte dei propri collaboratori o che non abbiano disciplinato le modalità di verifica del Green Pass.

Avv. Adamo Brunetti

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