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Sicurezza pubblica, al via l’impiego di sistemi di Body-Cam e C-Cam

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Sicurezza pubblica, al via l’impiego di sistemi di Body-Cam e C-Cam

Il Garante per la Privacy in due distinti pareri del 22 luglio 2021 emessi rispettivamente su richiesta del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, si è espresso con una valutazione positiva circa:

  1. l’utilizzo di un sistema di telecamere indossabili (Body-Cam) da parte dei Reparti mobili della Polizia di Stato, per la documentazione audio e video di situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche;
  2. la valutazione di impatto del sistema dell’Arma dei Carabinieri “C-CAM” per l’acquisizione, la gestione e la conservazione delle immagini realizzate nel corso dei servizi di ordine pubblico attraverso i dispositivi digitali portatili di videoripresa. 

Entrambe le valutazioni del Garante hanno ritenuto i suddetti sistemi conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto Legislativo n. 51/2018).

L’Autorità non ha, tuttavia, mancato di regolare i confini operativi entro cui potranno essere adoperati i sistemi di Body-Cam e C-CAM da parte dei pubblici ufficiali, ponendo l’accento sulle modalità, sui limiti e sulle finalità dei trattamenti che con essi verranno effettuati.

In entrambi i pareri la legal base presa in considerazione dal Garante è costituita dal:

  • GDPR;
  • Codice Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101);
  • D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito il Garante rispetto a tali sistemi.

1. PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEI TRATTAMENTI 

1.1 Struttura dei sistemi 

Entrambi i sistemi Body-Cam e C-CAM rappresentano soluzioni tecnologiche costituite da videocamere indossabili per l’acquisizione di foto e filmati, di un server centrale, di apparati periferici dai quali si possono consultare i dati detti totem multimediali; di meccanismi che delle responsabilità (assegnazioni/acquisizione delle registrazioni, e degli accessi). 

1.2 Finalità dei trattamenti

Il trattamento dei dati personali da parte di entrambi i sistemi è da ritenersi secondo l’Autorità legittimo in quanto dettato dalla necessità di documentare le azioni illecite contro l’ordine pubblico, spesso indirizzate a danno degli stessi operatori di pubblica sicurezza. Quanto alla soluzione Body-Cam, le videocamere indossabili rappresentano quindi, non solo un sistema dotato di un’elevata efficacia deterrente, ma anche “lo strumento indispensabile per raccogliere, in un teatro operativo particolarmente complesso, preziosi elementi probatori in ordine a condotte di natura penale”, o per “l’applicazione delle misure di prevenzione personali, anche riguardanti l’ambito delle manifestazioni sportive (DASPO)”.

In merito, invece alla soluzione C-CAM, nel relativo parere dell’Autorità si precisa, sul punto, che la finalità del trattamento dei dati raccolti “consiste nel raccogliere e conservare elementi di prova audio-video o fotografici riguardanti condotte illecite, rilevanti sotto l’aspetto penale o per l’applicazione di misure di prevenzione, perpetrate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche.”

1.3 I dati raccolti 

Quanto ai dati raccolti, essi riguardano informazioni personali che si sostanziano in:

  • Registrazioni audio e video relative alla persona, identificabile in base all’aspetto e ad altri elementi specifici; 
  • Immagini in modalità foto relative alla persona, identificabile in base all’aspetto e ad altri elementi specifici; 
  • Data e ora della registrazione; 
  • Coordinate GPS della registrazione.

1.4 Modalità’ operative.

Circa le modalità operative dei trattamenti svolti mediante i sistemi in esame, essi prevedono, per la C-CAM le seguenti azioni:

  1. Le videocamere sono consegnate, prive di dati archiviati nella memoria, dal militare qualificato come operatore “Comandante di Squadra”, all’inizio del servizio, dopo l’associazione del dispositivo che avviene attraverso l’abbinamento seriale della camera con la matricola del militare. 
  2. L’avvio della registrazione da parte dei Comandanti di Squadra è disposto dal dirigente del servizio di ordine pubblico, quando si intraveda l’insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  3. La registrazione è interrotta al termine dell’intervento.
  4. Il download dei file avviene direttamente sul NAS, dotato di software di gestione dedicato, integrato nel totem multimediale del Reparto. 
  5. I metadati estratti dai file memorizzati nel NAS (nome del file, data e ora, codice della videocamera, reparto ove risiede il dato, ecc.) sono poi inviati in maniera automatica al server centrale ubicato presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
  6. Al termine del download, i file sono cancellati automaticamente dalla memoria della videocamera. La cancellazione dei dati avviene unicamente collegando il dispositivo al totem multimediale. Altre funzioni di cancellazione sono disabilitate.

Mentre per la Body-Cam, i seguenti step:

  1. Al rientro dal servizio, gli operatori restituiscono la videocamera al Reparto mobile.
  2. Gli apparati sono immediatamente collegati al totem multimediale (docking station) a cura dell’operatore appositamente autorizzato al trattamento da parte del dirigente del reparto, per il download dei file. Questa fase è importante perché con il download i file sono cancellati automaticamente dalla memoria della videocamera. 
  3. I metadati estratti dai file memorizzati nel NAS (nome del file, data e ora di origine, codice identificativo della videocamera, Reparto mobile ove risiede il dato, indirizzo IP del NAS che ospita il dato, HASH del file, coordinate GPS della registrazione), sono poi inviati in maniera automatica al server centrale ubicato presso il CEN della Polizia di Stato.

È importante sottolineare che tutti gli utenti della Polizia scientifica, per accedere al sistema, sono autenticati con username e password venendo solo così abilitati a svolgere le relative operazioni. Ciò consente la ricostruzione della catena degli accessi che a sua volta permette di risalire alle singole azioni realizzate da ogni operatore all’interno del sistema (rilevando eventuali utilizzi anomali dei dati). 

1.5. Casi eccezionali di urgenza

Quanto alle situazioni straordinarie, si legge nel parere reso relativamente al sistema Body-Cam che “Per urgenti esigenze di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, l’Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio può anche disporre che le registrazioni siano copiate sul personal computer della Polizia scientifica, per averne l’immediata disponibilità. In tal caso i dati non vengono cancellati dalla memoria della videocamera, in quanto devono essere successivamente trasferiti sul NAS del Reparto mobile. Le registrazioni di cui è estratta copia possono essere visionate dal predetto ufficiale di pubblica sicurezza, al quale può anche essere fornita copia ove richiesta. Nella relazione di servizio degli operatori della Polizia scientifica deve essere dato atto di tali operazioni.”

I dati scaricati direttamente sui personal computer dei Gabinetti di polizia scientifica per le immediate esigenze di cui sopra, sono cancellati non appena le necessità di raccolta immediata vengano meno.

Simile discorso vale per il sistema C-Cam, rispetto al quale è stabilito che “È possibile scaricare le registrazioni delle videocamere direttamente nei notebook in dotazione ai Comandanti dei contingenti dell’Arma, utilizzati per condividere le immagini con i dirigenti del servizio di ordine pubblico, per il tramite del personale della Polizia Scientifica, qualora emerga l’esigenza dell’Autorità di pubblica sicurezza di disporre dei filmati nell’immediatezza dei fatti e direttamente sul posto”. In tale caso, il file d’interesse dell’Autorità di Pubblica Sicurezza viene scaricato su una memoria di massa estraibile e conservato per il successivo download sul NAS del Reparto. 

1.6. Cancellazione accidentale dei dati 

Un elemento interessante affrontato nei due pareri riguarda le registrazioni avviate accidentalmente, in mancanza del requisito della necessità o avviate in previsione dell’insorgenza di situazioni “critiche” che non si siano poi verificate. In questi casi i dati raccolti devono essere eliminati tempestivamente dagli “amministratori di sistema” nazionali a seguito della formale richiesta dell’Ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio, inviata da questi nel più breve tempo possibile.

2. I LIMITI DEI TRATTAMENTI

I pareri del Garante, seppur positivi, hanno previsto degli importanti limiti ai trattamenti dei dati realizzati con i sistemi di rilevamento in esame, sintetizzabili in specifici presupposti di liceità del trattamento.

2.1 No al riconoscimento facciale

Ad avviso dell’Autorità l’utilizzo delle soluzioni Body-Cam e C-CAM è condizionato alla circostanza per cui tali soluzioni non debbano consentire in alcun modol’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition)”.

2.2 Sì a videocamere solo in reali situazioni di turbamento ordine pubblico

Le videocamere indossabili in uso al personale […] incaricato potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato”. È, pertanto, espressamente incompatibile con la normativa sulla protezione dei dati personali la registrazione continua delle immagini così come quella relativa ad episodi non critici

2.3 Periodo di conservazione dei dati

Quanto alla data retention, il periodo di conservazione dei dati ritenuto ragionevole dal Garante è pari a sei mesi, con la raccomandazione che per tutto il periodo del relativo trattamento debba in ogni caso essere incentivata la condivisione diretta delle immagini acquisite al fine di evitare la produzione di copie

Avv. Adamo Brunetti

Link  utili:

-Parere sulla valutazione di impatto relativa al sistema dell’Arma dei Carabinieri “C-CAM” per l’acquisizione, la gestione e la conservazione delle immagini realizzate nel corso dei servizi di ordine pubblico attraverso i dispositivi digitali portatili di videoripresa – 22 luglio 2021:  

-Parere sulla valutazione di impatto del Ministero dell’Interno relativo ad un sistema di telecamere indossabili (body-cam), da parte dei Reparti mobili della Polizia di Stato, per la documentazione audio e video di situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche – 22 luglio 2021

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