L’Europa adotta i nuovi Standard di Rendicontazione della Sostenibilità (ESRS) per la redazione dei Report ESG.
08/08/2023 2023-08-28 14:12L’Europa adotta i nuovi Standard di Rendicontazione della Sostenibilità (ESRS) per la redazione dei Report ESG.
L’Europa adotta i nuovi Standard di Rendicontazione della Sostenibilità (ESRS) per la redazione dei Report ESG.
Il 31 luglio 2023 la Commissione Europea ha adottato, con proprio regolamento delegato, gli Standard di Rendicontazione sulla Sostenibilità – ESRS (European Sustainability Reporting Standards), in linea con la Direttiva (UE) 2022/2464, meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Contemplati nell’art. 29-ter della CSRD, gli ESRS definiscono le linee guida relative alle informazioni che le imprese sono chiamate ad esplicitare nelle proprie rendicontazioni di sostenibilità e saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024.
1. La funzione degli European Sustainability Reporting Standards.
Scopo dei Principi di Rendicontazione, come peraltro riportato nel Regolamento approvato dalla Commissione UE, è quello di:
- Garantire la qualità delle informazioni comunicate;
- Evitare di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato;
- Specificare le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a specifici fattori ambientali, sociali e in materia di diritti umani e a fattori di governance;
- Specificare le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare;
- Tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nella raccolta di informazioni presso i vari soggetti della loro catena del valore;
- Specificare le informazioni relative alle catene del valore che sono proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese all’interno delle catene del valore e alla portata e alla complessità delle loro attività;
- Non specificare le informazioni che imporrebbero alle imprese di ottenere dalle PMI nella loro catena del valore informazioni che eccedano quelle da comunicare conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese;
- Tenere conto, nella misura più ampia possibile, dell’attività svolta nell’ambito di talune iniziative di normazione a livello internazionale, di taluni principi e quadri di riferimento esistenti, nonché dei requisiti derivanti da specifici atti dell’Unione.
2. La Struttura degli ESRS.
Gli Standard proposti sono suddivisi in 3 Aree:
- Comuni e Trasversali;
- Specifici (indicati con le lettere E – Environmental, S – Social e G – Governance);
- Relativi a particolari settori (questi ultimi ancora da pubblicare).
Più specificatamente:
- I Principi trasversali contemplano gli standard
1. ESRS 1 Requisiti generali;
2. ESRS 2 Informativa generale.
- Quelli Specifici, invece, sono così articolati
- Ambientale
1. ESRS E1 Cambiamento climatico;
2. ESRS E2 Inquinamento;
3. ESRS E3 Risorse idriche e marine;
4. ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi;
5. ESRS E5 Risorse ed economia circolare.
- Sociale
- ESRS S1 Forza lavoro propria;
- ESRS S2 Lavoratori della catena del valore;
- ESRS S3 Comunità interessate;
- ESRS S4 Clienti e utenti finali.
- Governance
1. ESRS G1 Condotta aziendale.
I Principi trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano.
Per quanto concerne i Principi trasversali,
- Il Principio ESRS 1 Requisiti generali descrive l’architettura dei principi ESRS, spiega le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali e stabilisce i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità;
- Il Principio ESRS 2 Informativa generale, invece, stabilisce obblighi di informativa per le informazioni che devono essere fornite dall’impresa a livello generale per tutti i temi della sostenibilità sulla governance degli ambiti di rendicontazione, sulla strategia, sulla gestione di impatti, rischi e opportunità e su metriche e obiettivi.
I Principi specifici, invece, sono soggetti ad una valutazione di rilevanza.
3. La valutazione di doppia rilevanza.
Da quanto fin qui esposto deriva che saranno oggetto di rendicontazione solo gli ambiti e le informazioni rilevanti per l’organizzazione che redige il report di sostenibilità, potendo questa trascurare quelli che non hanno attinenza in termini di impatti con le proprie attività.
Nella valutazione il soggetto che rendiconta le proprie informazioni ESG deve operare secondo l’approccio della doppia rilevanza e cioè:
- La rilevanza dell’impatto intesa come, appunto, l’insieme degli impatti, dei rischi e delle opportunità collegati alla sostenibilità; e
- La rilevanza finanziaria, vale a dire i risvolti che gli obiettivi di sostenibilità possono determinare sotto il profilo economico diretto ed indiretto sull’organizzazione.
Secondo l’Appendice I del Regolamento, sebbene le 2 valutazioni siano interconnesse tra loro, il punto di partenza è la valutazione degli impatti.
“Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell’impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell’impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull’ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell’impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali” (par. 3.4, n. 43, pag. 8 All. I Reg.).
Viceversa, “una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull’impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un’influenza rilevante sullo sviluppo dell’impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull’accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri” (par. 3.4, n. 49, pag. 8 All. I Reg.).
4. I prossimi step. L’entrata in vigore della CSRD.
Il regolamento sarà ora trasmesso al Parlamento Europeo e al Consiglio per l’esame formale nella seconda metà di agosto, e sarà sottoposto ad un periodo di consultazione di due mesi, prorogabile fino al 31 dicembre 2023.
Terminata la fase consultiva e di approvazione definitiva, gli standard saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024 per le società quotate e gli enti di interesse pubblico.
Gli Standards, infine, saranno attuati secondo il seguente calendario:
- Per l’esercizio finanziario 2024, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2025, saranno soggette alla CSRD le società precedentemente soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria – NFRD (grandi società quotate, grandi banche e grandi imprese assicurative – tutte se con più di 500 dipendenti), nonché grandi società quotate extra UE con più di 500 dipendenti;
- Per l’anno finanziario 2025, con prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2026 l’obbligo si estenderà alle altre grandi imprese (aziende che soddisfino almeno 2 dei seguenti requisiti: impiegare più di 250 dipendenti; disporre di almeno 20 milioni di euro di attivo patrimoniale; produrre almeno 40 milioni di euro di fatturato), comprese le grandi imprese quotate extra UE;
- Nell’esercizio 2026, con le prime dichiarazioni pubblicate nel 2027 toccherà invece alle PMI quotate, comprese le PMI quotate non UE redigere il bilancio di sostenibilità;
- Infine, a partire dall’anno finanziario 2028, con la prima dichiarazione di sostenibilità pubblicata nel 2029 sarà la volta delle società extra UE che generano oltre 150 milioni di euro all’anno di ricavi nell’UE e che hanno nell’UE una succursale con un fatturato superiore a 40 milioni di euro o una controllata che è una grande impresa o una PMI quotata.
Avv. Adamo Brunetti