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Il Parere ANAC sul cumulo di incarichi e il rischio di conflitto di interessi

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231 / anticorruzione / Giustizia / reati

Il Parere ANAC sul cumulo di incarichi e il rischio di conflitto di interessi

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con parere del 22 gennaio 2025, espresso un parere su una questione rilevante in materia di incompatibilità e inconferibilità, di cui al d.lgs. 33/2013 e conflitto di interessi nel conferimento di incarichi pubblici. Il parere, richiesto in merito all’attribuzione di una funzione dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha messo in luce alcune criticità relative al cumulo di incarichi e alle possibili implicazioni sulla trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

1. Il quadro normativo di riferimento

Il caso sottoposto all’attenzione dell’ANAC riguarda un soggetto che ricopre la carica di Sindaco di un Comune con meno di 15.000 abitanti e che, al contempo, risulta destinatario di un incarico dirigenziale presso un’importante struttura dello Stato. La normativa di riferimento include:  

– il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, d.lgs. n. 267/2000), che disciplina le cause di ineleggibilità e incompatibilità per gli amministratori locali, con particolare attenzione ai dipendenti pubblici di alto livello;

– il d.lgs. n. 39/2013, che introduce specifici divieti per il conferimento di incarichi dirigenziali a chi ricopre cariche elettive, con particolare riferimento agli enti locali.

2. Un equilibrio tra normativa e integrità amministrativa

L’Autorità ha rilevato che anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013 è possibile che il cumulo di incarichi possa dar luogo a un conflitto di interessi.

Tale condizione si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo “a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale”. In tal senso, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni descritte dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 (fattispecie di conflitto “tipizzate”) ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee (fattispecie di conflitto “non tipizzate”).

La principale misura di prevenzione del conflitto d’interessi, anche potenziale, è rappresentata dall’obbligo di segnalazione da parte dell’interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all’atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato.

Resta fermo che vi è l’esigenza di una verifica preliminare rispetto a quanto disposto dall’art. 60, comma 1, punto 1), del Testo Unico degli Enti Locali in relazione alla ineleggibilità alla carica di Sindaco per “i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori”. Va però specificato che è rimessa al Ministero dell’Interno, e in particolare al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la competenza ad esprimere pareri in ordine all’accertamento delle cause di incompatibilità degli amministratori locali.

Il caso in esame solleva, dunque, una questione più ampia: il bilanciamento tra le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione e la necessità di assicurare che chi ricopre ruoli di responsabilità non si trovi in situazioni di potenziale conflitto di interessi.

L’ANAC, con questo parere, ribadisce ancora una volta il proprio ruolo di garante della trasparenza e della correttezza nelle nomine pubbliche, invitando le amministrazioni a valutare con attenzione non solo la legittimità formale, ma anche il rischio concreto di condizionamenti nell’esercizio delle funzioni pubbliche.

Il documento può essere scaricato qui: Sindaco dirigente in un’amministrazione centrale, va valutato il conflitto d’interessi – www.anticorruzione.it

Avv. Adamo Brunetti

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