ANAC: pubblicato il nuovo regolamento sulle segnalazioni dei whistleblower
16/09/2020 2021-05-25 13:49ANAC: pubblicato il nuovo regolamento sulle segnalazioni dei whistleblower
Con la delibera n. 690 del 1 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020, l’Autorità nazionale anticorruzione ha adottato il nuovo “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporti di lavoro di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”, in vigore dal 2 settembre.
Il nuovo Regolamento ANAC, nello specifico, si occupa dei procedimenti riguardanti la gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dai whistleblower, l’accertamento di comportamenti ritorsivi di amministrazioni ed enti di cui al comma 2 dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 nei confronti dei segnalatori (con applicazione della conseguente sanzione di cui al comma 6, primo periodo del predetto articolo 54-bis), nonché l’accertamento della mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti da parte del responsabile(che determina l’applicazione della sanzione di cui al comma 6 terzo periodo).
Il Regolamento, infine, disciplina le attività di accertamento relative alla mancata predisposizione da parte delle organizzazioni soggette all’applicazione della normativa anticorruzione di procedure di inoltro e gestione delle segnalazioni di illeciti, ovvero all’attuazione di protocolli inadeguati e non conformi a quelli di cui al comma 5 dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (per le quali è prevista l’applicazione della sanzione di cui al comma 6 secondo periodo).
Quanto al merito del provvedimento si segnala, innanzi tutto, l’aspetto relativo alla gestione delle segnalazioni effettuate dai whistleblower, rispetto al quale il Capo II del Regolamento fissa un termine di 180 giorni affinché l’Anac si pronunci sull’archiviazione del conseguente procedimento o sul suo smistamento ad altro ufficio o autorità competente (in particolare quella giudiziaria in caso di segnalazioni rilevanti dal punto di vista penale o erariale).
Con riguardo invece alla procedura sanzionatoria, il Capo III prevede un doppio binario in relazione alla violazione accertata: un iter semplificato che prevede la facoltà di deposito di memorie e documentazione in caso di accertamento circa l’assenza di procedure di inoltro e di gestione delle segnalazioni; ed un iter ordinario (che contempla una fase pre-istruttoria, una procedumentale, una istruttoria, ed infine una fase decisionale) in ipotesi di accertamento di eventuali misure ritorsive nei confronti del whistleblower ovvero di omessa verifica ed analisi delle segnalazioni da parte del responsabile.
Avv. Adamo Brunetti – CEO & Co-Founder of CO.DE S.r.l.