Vaccinazioni, il decalogo del Garante sul trattamento dei dati personali
08/09/2021 2021-09-08 7:18Vaccinazioni, il decalogo del Garante sul trattamento dei dati personali
Il Decalogo approvato dal Garante Privacy sul trattamento dei dati personali connesso alle campagne di sensibilizzazione vaccinale.
Nella riunione del 22 luglio 2021 il Garante Privacy ha definito delle specifiche istruzioni rivolte a regioni e province autonome, finalizzate a circoscrivere i confini che la normativa in materia di protezione dei dati personali impone nell’attuazione della campagna vaccinale.
Le indicazioni fornite dall’Autorità, in particolare, richiamano l’attenzione degli enti competenti al rispetto delle disposizioni dettate dal Reg. (UE) 2016/679 (GDPR) in tutte le iniziative “volte alla chiamata attiva degli assistiti che appartengono alle categorie dei soggetti cui rivolgere in via prioritaria la vaccinazione”.
Il quadro di indirizzo del Garante è sintetizzabile in dieci principi:
- Rispetto del diritto a non essere vaccinato;
- rispetto della condizione in cui versano i soggetti che per motivi di salute non possono essere vaccinati;
- rispetto del principio di liceità del trattamento, con l’adozione di meccanismi operativi che coinvolgano unicamente i soggetti operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale che hanno in cura l’interessato. In questa prospettiva, il Garante ritiene utile il coinvolgimento, tramite le aziende sanitarie, dei medici di medicina generale a cui è nota la situazione sanitaria degli assistiti.
- Utilizzo del Sistemi informativi regionali cui sono collegati i medici di medicina generale per l’accesso all’anagrafe nazionale vaccini, senza che si riveli necessario creare ulteriori banche di raccolta dei dati ovvero di duplicazione di banche dati già esistenti;
- rispetto del principio minimizzazione dei dati trattati. L’Autorità sostiene, in tal senso, soluzioni che prevedano che il medico di medicina generale possa rivolgere l’invito alla vaccinazione ai propri assistiti attraverso canali di comunicazione diretta, già forniti al medico dall’assistito (es. e-mail o cellulare).
- Rispetto del principio di trasparenza nella comunicazione agli interessati del trattamento e delle sue caratteristiche.
- Rispetto del principio di limitazione delle finalità. In quest’ottica è indispensabile limitare il trattamento dei dati unicamente alla finalità di sensibilizzazione della campagna vaccinale.
- Divieto della raccolta della motivazione della mancata vaccinazione. Questo divieto è strettamente connesso al principio di non discriminazione, “in virtù del quale deve essere garantito che non ci sia nessuna conseguenza pregiudizievole nei confronti dei soggetti che eventualmente non rispondano alla campagna di sensibilizzazione”.
- Divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati nella campagna vaccinale;
- rispetto del principio di integrità e riservatezza, “assicurando l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate a mitigare il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e di perdita o distruzione dei dati.”
Le indicazioni fornite dal Garante, consultabili al seguente link, offrono un contributo senza dubbio rilevante nel difficile bilanciamento dell’interesse collettivo alla sensibilizzazione della popolazione rispetto all’importanza del vaccino quale forma di contrasto alla pandemia con quello al rispetto dei principi insiti nella normativa posta a tutela dei dati personali.
E dimostrano che, con la giusta ragionevolezza e senza posizioni preconcette, condizioni apparentemente in conflitto tra loro (necessità di raccogliere più adesioni possibili alla campagna vaccinale e privacy) possono convivere tra loro e contribuire insieme al conseguimento dell’obiettivo da tutti atteso, quello cioè di salvaguardare la salute pubblica rispetto al rischio pandemico rappresentato dall’ancora diffuso (in varie varianti) COVID-19.