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Nuovi reati-presupposto nel catalogo 231: i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui al D.lgs. 184/2021

Nuovi reati-presupposto nel catalogo 231
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Nuovi reati-presupposto nel catalogo 231: i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui al D.lgs. 184/2021

Lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”. 

La direttiva, della quale il decreto ne rappresenta il recepimento nell’ordinamento italiano, sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, ed è finalizzata ad intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sia in ragione del fatto che costituiscono mezzi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose sia in quanto limitano lo sviluppo del mercato unico digitale intaccando la fiducia dei consumatori e rendendo i cittadini più riluttanti a effettuare acquisiti on line.

Con tale atto normativo il legislatore è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/2001 , ampliamento ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. In particolare, il nuovo l’art. 25-octies. 1, prevede l’introduzione dei c.d. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le nuove fattispecie di cui all’art. 25 octies.1 sono le seguenti:

1.indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Il medesimo decreto amplia la portata di tale fattispecie, in quanto l’oggetto della condotta consiste ora anche in “ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”

 2.detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), introdotta dal medesimo D.Lgs. 184/2021 , che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

3. frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. 

Si tratta di una fattispecie già prevista dall’art. 24 D.lgs. 231/2001 quale reato-presupposto, ma limitatamente all’ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto una ulteriore ipotesi aggravata, rappresentata dalla condizione che la condotta di frode informatica abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Si prospetta, pertanto, la necessità in capo alle società di dover procedere ad uno specifico risk assessment delle aree ritenute sensibili per i suddetti reati, valutando l’opportunità di adottare/aggiornare il Modello 231.

Ciò allo scopo di implementare nuovi strumenti di prevenzione idonei ad impedire la commissione di tali reati in materia di strumenti di pagamento, ove commessi nell’interesse e/o a vantaggio delle società. 

Infatti, solo l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo costantemente aggiornato potrà esonerare l’ente dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 anche con riferimento a tali nuove fattispecie.

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