Nuovi reati-presupposto nel catalogo 231: i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui al D.lgs. 184/2021
27/01/2022 2022-01-27 10:39Nuovi reati-presupposto nel catalogo 231: i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui al D.lgs. 184/2021
Nuovi reati-presupposto nel catalogo 231: i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui al D.lgs. 184/2021
Lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”.
La direttiva, della quale il decreto ne rappresenta il recepimento nell’ordinamento italiano, sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, ed è finalizzata ad intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sia in ragione del fatto che costituiscono mezzi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose sia in quanto limitano lo sviluppo del mercato unico digitale intaccando la fiducia dei consumatori e rendendo i cittadini più riluttanti a effettuare acquisiti on line.
Con tale atto normativo il legislatore è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/2001 , ampliamento ulteriormente il catalogo dei reati presupposto. In particolare, il nuovo l’art. 25-octies. 1, prevede l’introduzione dei c.d. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Le nuove fattispecie di cui all’art. 25 octies.1 sono le seguenti:
1.indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), che punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizzi indebitamente, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento, documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
Il medesimo decreto amplia la portata di tale fattispecie, in quanto l’oggetto della condotta consiste ora anche in “ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti” .
2.detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), introdotta dal medesimo D.Lgs. 184/2021 , che punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
3. frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
Si tratta di una fattispecie già prevista dall’art. 24 D.lgs. 231/2001 quale reato-presupposto, ma limitatamente all’ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto una ulteriore ipotesi aggravata, rappresentata dalla condizione che la condotta di frode informatica abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
Si prospetta, pertanto, la necessità in capo alle società di dover procedere ad uno specifico risk assessment delle aree ritenute sensibili per i suddetti reati, valutando l’opportunità di adottare/aggiornare il Modello 231.
Ciò allo scopo di implementare nuovi strumenti di prevenzione idonei ad impedire la commissione di tali reati in materia di strumenti di pagamento, ove commessi nell’interesse e/o a vantaggio delle società.
Infatti, solo l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo costantemente aggiornato potrà esonerare l’ente dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 anche con riferimento a tali nuove fattispecie.