Salute e sicurezza sul luogo di lavoro, le novità del D.L 146/2021
21/03/2022 2022-03-21 13:44Salute e sicurezza sul luogo di lavoro, le novità del D.L 146/2021
Con legge n. 215/2021 è stato convertito in legge in decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tale atto normativo ha inciso in maniera rilevante nella normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.
Si riportano, in sintesi, le principali modifiche al TUSL, che saranno di seguito analizzate:
- rafforzamento dell’attività di vigilanza, estendendo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali in tutti i settori di attività lavorativa;
- riformulandone i contenuti e rendendone obbligatorio l’esercizio del potere di sospensione (delle singole attività imprenditoriali pericolose nelle quali si realizzano gravi violazioni degli obblighi di sicurezza;
- innalzamento dei livelli sanzionatori;
- rafforzano gli obblighi formativi estendendoli a tutti i datori di lavoro e con nuova frequenza dell’obbligo di aggiornamento, con verifica obbligatoria dell’apprendimento.
- nuovi obblighi per datori di lavoro e preposti, con ampliamento delle funzioni di vigilanza e controllo del preposto.
1. La riforma dell’Ispettorato Nazionale del lavoro
La riforma in esame incide in maniera profonda sui poteri-doveri di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavori, ampliando i soggetti titolari.
Infatti, all’Ispettorato del lavoro, mediante modifica dell’art.13 del D.Lgs. n. 81/2008, viene parificata l’attività ispettiva dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio con quella dell’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.
L’INL ha precisato la portata pratica di tale importante cambiamento con le Circolari 3 e 4 del 2021 nonché le modalità operative con le quali l’ispettorato affronterà i nuovi compiti di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
2. L’Obbligatorietà della formazione dei datori di lavoro e registro degli interventi di addestramento
L’obbligatorietà della formazione in materia di sicurezza, già prevista per i dirigenti e i preposti, viene estesa anche per i datori di lavoro.
Il comma 7 dell’articolo 37, del D.lgs. 81/2008, ora stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza.
Il DL 146/2021 ha previsto che la Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno 2022:
- Approvi un accordo che individui durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- Preveda le modalità per una verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- Preveda che la formazione dei preposti avvenga con cadenza almeno biennale e in presenza.
Tutti gli obblighi formativi sono presidiati dalla sanzione penale alternativa dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Inoltre, è stata modificata anche la disciplina in tema di addestramento, di cui all’art. 37 comma 5 del TUSL, prevedendo l’obbligo di registrazione, anche informatizzato, degli interventi di addestramento.
3. Poteri di sospensione obbligatoria dell’attività imprenditoriale a contrasto del lavoro irregolare e pericoloso.
Importanti sono anche i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare e pericoloso, che riguardano l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e la riformulazione dell’allegato I.
In particolare, sono stati ampliati i casi di sospensione per lavoro irregolare, che ora, oltre all’ipotesi di rilevazione di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, includono anche l’ipotesi di personale occupato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, con particolare riguardo al nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’ITL introdotto dallo stesso art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 appena modificato.
La sospensione è resa obbligatoria anche in caso di violazione degli obblighi di sicurezza di cui all’allegato I del TUSL.
4. Modifiche sulla figura del preposto.
Le modifiche di maggior rilievo, di cui al nuovo articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, riguardano probabilmente la figura del preposto.
In particolare:
- È stato previsto l’obbligo di individuazione formale del preposto o dei preposti per lo svolgimento quotidiano delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico. Tale obbligo di individuazione del preposto vale ovviamente anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto. Si tratta di un obbligo sottoposto alla sanzione penale a titolo contravvenzionale dell’arresto o ammenda per datore di lavoro e dirigenti;
- Si dispone che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività, ex art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008);
- Al preposto viene ora richiesto di dover intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza riscontrato in ambito lavorativo (modificando l’art. 19 comma 1, lett. a) del TUSL).
5. Rafforzamento degli Organismi paritetici e riflessi in tema di Modelli 231
La riforma, infine, incide sul ruolo e sui poteri degli organismi paritetici.
Viene prevista l’istituzione di un repertorio degli organismi paritetici, con specifica definizione dei criteri di identificazione degli stessi, dopo avere preventivamente sentito le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.
Inoltre, l’art. 51 comma 8-bis D.Lgs. 81/08 ora prevede che gli organismi paritetici debbano comunicare annualmente, contestualmente all’Ispettorato del Lavoro e all’INAIL, i dati relativi a:
- Imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
- Rilascio delle asseverazioni di adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ( D.Lgs. n. 231/2001, art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008).
Avv. Adamo Brunetti