Conflitto di interessi in ambito sanitario: le indicazioni ANAC sulla relativa gestione
13/07/2022 2022-07-13 9:08Conflitto di interessi in ambito sanitario: le indicazioni ANAC sulla relativa gestione
Con la delibera n. 158 del 30 marzo 2022, l’Autorità Anticorruzione ha fornito utili indicazioni in merito alla gestione del possibile conflitto d’interessi all’interno delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo all’ambito sanitario.
In particolare, sulla premessa che tanto la Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo quanto il DPR 62/2013 (Codice di comportamento per i dipendenti pubblici) prevedono obblighi dichiarativi e di astensione da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, l’ANAC ha posto nel suo provvedimento l’accento sul dovere di vigilanza delle amministrazioni sul rispetto di tali doveri, soprattutto con riferimento a quelli comunicativi oltreché al rispetto del codice di comportamento.
1. L’ISTRUTTORIA DELL’ANAC
Il caso esaminato dall’Autorità riguardava ipoteticilegami e rapporti intrattenuti dal soggetto interessato con aziende farmaceutiche, nel biennio precedente all’assunzione di incarichi presso l’istituto sanitario in oggetto, in relazione al piano vaccinale predisposto e deliberato dal medesimo.
Il procedimento istruttorio, svoltosi in ottemperanza ad una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 2744/2021), emessa a seguito di ricorso contro una Delibera ANAC (n. 231/2018), ha contemplato l’esame della documentazione dichiarativa in relazione a situazioni di conflitto di interesse riguardanti un dirigente pubblico.
Tra gli altri, venivano anche richiesti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ulteriori approfondimenti sull’ipotesi concreta oggetto di analisi, nonché una relazione informativa in merito allo stato di attuazione delle misure in tema di conflitto di interessi menzionate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023.
A seguito di richieste di chiarimenti e di riscontri relativi alla documentazione rappresentativa di situazioni di presunti conflitti di interessi per il soggetto interessato, l’ANAC ha provveduto alle proprie determinazioni.
2. RICOGNIZIONE DEI POTERI IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI.
La decisione in commento chiarisce che in materia di conflitto di interessi le principali fonti normative di riferimento sono rappresentate dall’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dal d.P.R. n. 62/2013, che prevedono obblighi dichiarativi e di astensione da parte dei soggetti che si trovano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
In particolare, spetta alle amministrazioni:
- L’accertamento nel merito delle singole situazioni di conflitto di interesse in base all’art. 7 D.P.R. n. 62/2013 il quale, da un lato, prevede la competenza sulla valutazione della sussistenza della situazione di conflitto in capo al responsabile dell’ufficio di appartenenza del dipendente o del suo superiore gerarchico e, dall’altro, il potere di intervenire una volta accertata la situazione di confitto (in contraddittorio) individuando una misura (tra quelle già previste in via astratta nel PTPCT) idonea a paralizzare il dispiegarsi della situazione dannosa evitando così il prodursi del danno erariale.
- La vigilanza sul rispetto dei codici di comportamento (cfr. in questo senso chiaramente l’art. 54, co. 6, del d.lgs. 165/2001, artt. 13 e 15 del d.P.R. n. 62/2013; cfr. anche le Linee Guida ANAC sui Codici di comportamento adottate con delibera n. 177 del 2020, in particolare par. 16).
La conclusione è che il tardivo o incompleto adempimento dell’obbligo comunicativo da parte dell’interessato costituisce responsabilità disciplinare e/o amministrativo-contabile.
Sul punto l’ANAC rammenta peraltro che il mancato rispetto delle disposizioni sul conflitto di interesse può addirittura integrare una condotta sanzionabile ai sensi dell’art. 323 c.p., recante l’abuso d’ufficio, al ricorrere di tutti gli altri elementi costitutivi di siffatto delitto.
Quanto ai poteri di ANAC, invece all’Autorità:
- Spetta un potere di ausilio nei confronti delle PP.AA nella definizione dei Codici di Comportamento, attraverso la definizione di criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 del d.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001 (cfr. Linee Guida Anac adottate con delibera n. 177 del 2020);
- Compete un ruolo di supporto alle singole amministrazioni nell’individuazione dei rischi legati alle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, al fine di suggerire alcune misure, organizzative e procedimentali di prevenzione e gestione delle stesse, con particolar riferimento alle funzioni di indirizzo svolte tramite la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),nonché suggerimenti relativi ad integrazioni dei codici di condotta e dei PTPCT, anche invitando l’amministrazione ad implementare le proprie misure, ad esempio attraverso una integrazione del contenuto delle dichiarazioni da rilasciare.
3. LA DECISIONE DELL’ANAC ED I PRINCIPI GIURIDICI ESPOSTI.
Al termine del proprio iter istruttorio l’Autorità ha ritenuto che nel caso di specie l’amministrazione riguardata dal procedimento abbia accentuato, per il tramite del proprio RPCT e di un gruppo di lavoro appositamente istituito, il focus sulla tematica del conflitto di interesse individuando, peraltro, una serie di presidi preventivi ritenuti adeguati rispetto ai rischi individuati.
Tra questi la predisposizione e l’approvazione in via sperimentale di un Regolamento specifico sulla materia oggetto di esame, nonché l’implementazione di una piattaforma informatica per la gestione delle autodichiarazioni degli interessati relative ai conflitti di interesse attuali o potenziali nei quali si trovano o rischiano di trovarsi.
Invero, un elementovalutativo senz’altro centrale nella decisione contenuta nella delibera 158/2022 è rappresentato proprio dalla predisposizione ad opera dell’amministrazione del Regolamento “per prevenire, individuare e risolvere eventuali conflitti d’interesse, aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Codice di comportamento e dal Codice di etica vigenti”.
Sotto tale profilo l’ANAC, nel sottolineare l’opportunità di una simile scelta da parte della P.A. coinvolta nel procedimento in esame, coglie l’occasione per rammentare come una materia così rilevante come quella del conflitto di interesse non possa trovare la propria disciplina in un codice etico.
In proposito richiama le Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche adottate con propria delibera n. 177 del 19.2.2020 secondo cui i codici etici “hanno una dimensione “valoriale” e non disciplinare e sono adottati dalle amministrazioni al fine di fissaredoveri spesso ulteriori e diversi rispetto a quelli definiti nei codici di comportamento”, la cui violazione dà luogo a sanzioni di tipo “etico-morali” applicate anche al di fuori di un procedimento disciplinare.
Viceversa, i codici di comportamento prescrivono obblighi di condotta giuridicamente rilevanti, la cui osservanza non deriva da una “personale adesione, di tipo morale” del soggetto interessato, ma dal fatto che essi sono previsti dall’ordinamento giuridico (in particolare dall’art. 54 D.Lgs. 165/2001) e che la loro violazione è accompagnata da sanzioni e responsabilità non solo disciplinari, ma anche di ordine civile, amministrativo e contabile (art. 54, co. 3 D.Lgs. 165/2001 cit.).
Sulla base di tali argomentazioni, in conclusione, l’Autorità Anticorruzione sottolinea come la disciplina interna sul conflitto di interessi necessiti di “una collocazione univoca, in un atto cogente, la cui violazione possa avere rilievo disciplinare”, evidenziando per questo al RPCT l’importanza dell’approvazione in via definitiva del relativo Regolamento (al momento della decisione approvato solo sperimentalmente) e raccomandandogli altresì di “valutare l’opportunità di un ampliamento degli obblighi dichiarativi ai quali sono tenuti i soggetti operanti” all’interno della propria P.A.
Tanto evidentemente in ragione della delicatezza delle funzioni svolte dall’Ente in campo sanitario e delle relazioni che i propri dirigenti possono intrattenere con portatori di interessi “esterni”.
Avv. Adamo Brunetti