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AML Package: il Consiglio UE adotta nuove regole antiriciclaggio

articolo 2025.01.22
anticorruzione / antiriciclaggio / Aziende / corruzione / Giustizia

AML Package: il Consiglio UE adotta nuove regole antiriciclaggio

Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Anti-Money Laundering Package (“AML Package”), un pacchetto di leggi approvato in via definitiva dal Parlamento Europeo il 24 aprile 2024 e dal Consiglio UE in data 30 maggio, volto ad implementare e rafforzare gli strumenti già a disposizione dell’Unione per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Con la sua entrata in vigore, che avverrà gradualmente tra il 2025 e il 2029, l’AML Package apporterà quindi rilevanti modifiche all’attuale sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Esso si compone di:

  • il nuovo Regolamento Antiriciclaggio,
  • la VI Direttiva Antiriciclaggio e
  • del Regolamento di istituzione della nuova Autorità Antiriciclaggio (AMLA).

Nel nuovo regime europeo tutte le norme che regolano la disciplina antiriciclaggio nel settore privato saranno contenute nel nuovo Regolamento Antiriciclaggio mentre la VI Direttiva Antiriciclaggio disciplinerà l’organizzazione delle autorità nazionali di vigilanza di competenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il contrasto al finanziamento del terrorismo.

Di seguito una prima analisi dei singoli atti normativi citati.

1. Il Regolamento Antiriciclaggio

Il Regolamento Antiriciclaggio, in quanto tale direttamente applicabile nei singoli stati membri, andrà quindi per la prima volta ad armonizzare le norme AML in tutta l’UE, eliminando differenze rilevanti tra stati membri. Le novità sono le seguenti:

  • Viene esteso l’ambito soggettivo del regime AML, che comprenderà nuovi soggetti obbligati, tra cui gli operatori del settore delle criptovalute, i commercianti di beni di lusso e le squadre e gli agenti di calcio.
  • il Regolamento Antiriciclaggio stabilisce requisiti di due diligence più severi, prevede nuove norme in tema di titolarità effettiva e fissa un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.

2. La VI Direttiva Antiriciclaggio

Tale Direttiva, cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 10 luglio 2027[1], regola i meccanismi che gli Stati membri dovranno implementare al fine di prevenire che il sistema finanziario venga impiegato a scopo di riciclaggio di denaro o di f inanziamento del terrorismo. 

Nello specifico, la VI Direttiva Antiriciclaggio modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e modifica e abroga la Direttiva (UE) 2015/849, considerata il principale strumento giuridico per la prevenzione dell’uso del sistema f finanziario dell’Unione ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Include:

  • disposizioni sulla vigilanza e sull’accesso delle autorità competenti ai registri dei titolari effettivi.
  • un rafforzamento dei poteri delle unità di informazione finanziaria (“UIF”) relativamente (i) al rilevamento di fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, (ii) all’accesso alle informazioni finanziarie, amministrative ed investigative, (iii) alla cooperazione delle Unità di Informazione Finanziaria nazionali e (iv) alla sospensione o negazione dell’autorizzazione alle operazioni sospette;
  • un miglioramento l’organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio, stabilendo regole chiare sulle modalità di collaborazione tra le unità di informazione finanziaria (UIF), che raccolgono informazioni su attività finanziarie sospette negli Stati membri, e le autorità di vigilanza

[1] Fatte salve le modifiche in tema di registro dei titolari effettivi e di accesso unico alle informazioni sui beni immobili, che andranno necessariamente recepite nel diritto nazionale rispettivamente entro il 10 luglio 2026 e il 10 luglio 2029).

3. L’istituzione dell’AMLA

Il Regolamento Ue 2024/1620 istituisce una nuova autorità dell’Unione europea (l’AMLA) con poteri di vigilanza e indagine per garantire la compliance in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo che si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2025.

La nuova Autorità sarà istituita a Francoforte e avrà il compito di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose, di intervenire in caso di carenze nella vigilanza, di fungere da centro di smistamento per le autorità di vigilanza e di mediare le controversie tra di esse, nonché di controllare l’attuazione delle sanzioni finanziarie mirate.

Più nello specifico, l’Autorità Antiriciclaggio assolverà due funzioni principali:

  • supervisione dei soggetti obbligati: l’AMLA avrà cura di supervisionare direttamente i soggetti ad alto rischio di riciclaggio e di monitorare indirettamente i supervisori nazionali, nell’ottica di garantire uno standard qualitativo minimo ed uniforme in tutta l’Unione. Sarà suo compito anche quello di gestire l’impianto sanzionatorio nei confronti dei selezionati; soggetti obbligati ;
  • supporto e coordinamento delle UIF nazionali, con l’obiettivo di facilitare la cooperazione e la condivisione di informazioni tra singole Unità nonché quello di incentivare le best practices in materia AML/CFT.

Avv. Adamo Brunetti

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