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ANAC: nuove Linee Guida in materia di whistleblowing per i canali interni di segnalazione

articolo blog 2024.12.11
231 / anticorruzione / Aziende / Business / corruzione / reati / whistleblowing

ANAC: nuove Linee Guida in materia di whistleblowing per i canali interni di segnalazione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, lo scorso 29 novembre, il documento “La disciplina whistleblowing – Aspetti procedurali e criticità”, redatto dalla Commissione di studio “Anticorruzione”.

La finalità del lavoro è l’analisi di alcune considerazioni sulle criticità applicative del D.Lgs. 24/2023, a oltre un anno dalla sua entrata in vigore, anche alla luce delle nuove Linee Guida ANAC, recentemente pubblicate in via di consultazione (commentate dal nostro blog al seguente link ANAC: nuove Linee Guida in materia di whistleblowing per i canali interni di segnalazione – CO.DE).

Il documento di ricerca dedica una prima parte dello stesso ad una sintesi della disciplina normativa, una seconda alla sintesi delle citate Linee Guida e, infine, si sofferma su questioni specifiche, inerenti al whistleblowing per gli Ordini professionali (anche di piccole dimensioni) e sul rapporto con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007.
Di seguito i principali contenuti.

1. Whistleblowing e Ordini professionali

Con riferimento all’applicabilità della disciplina Whistleblowing agli Ordini professionali, il Documento di Ricerca richiama quanto disposto dall’art. 12-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112) che, intervenendo a modificare l’art. 2 del decreto-legge 2013, n. 101 – recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – ha stabilito espressamente che le disposizioni destinate alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) non devono considerarsi applicabili, in modo automatico, agli Ordini professionali e che ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere a tali enti previsioni od obblighi stabiliti per le Pubbliche Amministrazioni è tenuto a disporlo espressamente.

Pertanto, il dubbio intorno all’applicabilità della disciplina agli ordini permane, dato che il D.lgs. n. 24/2023, nell’individuare i soggetti del settore pubblico tenuti all’applicazione della suddetta disciplina, fa riferimento alle sole pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001 senza citare espressamente anche gli Ordini professionali.

Sul punto, deve osservarsi che la disposizione introdotta dal DL n. 75/2023 costituisce norma di principio che chiarisce la natura degli Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo con peculiarità proprie rispetto alla generalità delle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.lgs. n. 165/2001.

Il documento di ricerca conclude che tale disciplina sul whistleblowing non sia applicabile direttamente agli Ordini professionali. E, tuttavia, ribadisce come sarebbe auspicabile che gli Ordini professionali garantiscano la presenza al loro interno di sistemi di segnalazione in aderenza alle finalità della suddetta disciplina. Tale raccomandazione si pone in continuità con la realtà operativa degli Ordini professionali che, in applicazione dell’abrogato art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001, già hanno adottato sistemi di tutela whistleblowing come misura generale e obbligatoria all’interno dei piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sul punto, data per avallata la tesi dell’applicabilità della disciplina, si solleva la questione intorno alla individuazione del RPCT all’interno degli ordini professionali, quale soggetto anche gestore della segnalazione, come raccomandato da ANAC nelle proprie Linee Guida (Delibera n° 311 del 12 luglio 2023 contenente le “Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali)”.

Il ruolo del RPCT nell’ambito degli ordini può essere rivestito anche da un Consigliere dell’Ordine, anche senza deleghe gestionali, come osservato da ANAC tenendo conto dell’assenza di personale dirigenziale o personale non dirigenziale non adeguatamente competente. In tal caso, si osserva come tale previsione potrebbe, in linea teorica, disincentivare il ricorso al canale interno – in quanto ritenuto inefficace o rischioso in termini di possibili ritorsioni101 – e favorire il ricorso al canale esterno di comunicazione all’ANAC. Si evidenzia, pertanto, l’opportunità di valorizzare quanto più possibile il requisito dell’autonomia del RPCT attraverso l’adozione, compatibilmente con le dimensioni dell’Ordine, di apposite misure organizzative. Si raccomanda, sulla base dei medesimi motivi, di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione, ciò anche al fine di semplificare gli adempimenti da parte degli enti di ridotte dimensioni, sovente composti da un ristretto numero di dipendenti e dotati di limitate risorse finanziarie. In ogni caso, anche laddove tali enti intendano avvalersi di tale facoltà, la condivisione deve essere realizzata in modo tale da non compromettere la riservatezza che il sistema deve garantire al segnalante e agli altri soggetti coinvolti (es. facilitatore, persona segnalata, etc.), nonché da fornire tempestivo ed effettivo riscontro e assicurare la capacità di affrontare la violazione segnalata.

2. Whistleblowing e normativa antiriciclaggio

Il D.lgs. 24/2023 prevede, fra i soggetti privati rientranti nell’ambito di applicazione, anche coloro che operano in settori indicati nelle Parti I.B e II dell’Allegato al citato Decreto. Fra di essi vi sono: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Parte I.B) e servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente (Parte II).

In ogni caso, sia con riguardo alla parte I.B che alla parte II dell’allegato del D.lgs. n. 24/2023, il Legislatore non sembra aver operato un richiamo integrale della normativa antiriciclaggio (contenuta nel D.lgs. n. 231/2007, che non viene mai citato nell’allegato), il che porta ulteriormente ad escludere la volontà del Legislatore di considerare nell’alveo dei soggetti tenuti ad applicare la disciplina whistleblowing tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Appare, piuttosto, aver individuato nell’ambito della disciplina di prevenzione del riciclaggio esclusivamente quei soggetti diversi dalle persone fisiche che operano nei sopraindicati specifici ambiti – settore finanziario e di movimentazione dei fondi – quali destinatari della disciplina di cui al D.lgs. n. 24/2023. 

Si osserva, infine, che i destinatari della normativa antiriciclaggio sono attualmente assoggettati a quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 231/2007. La suddetta disposizione prevede che i soggetti obbligati adottino “procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”. Alla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, che i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio non possano essere inclusi nel novero dei soggetti cui si applica la disciplina whistleblowing in virtù di quanto previsto dall’art. 2, co. 1, lett. q), n. 2) del D.lgs. n. 24/2023.

Avv. Adamo Brunetti

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