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ANAC tutela il whistleblower condannando la società per la misura ritorsiva.

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ANAC tutela il whistleblower condannando la società per la misura ritorsiva.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 380 del 30 luglio 2024 ha irrogato una sanzione a carico del Direttore generale di un’agenzia di sviluppo e innovazione in agricoltura, per aver adottato misure ritorsive nei confronti di un dirigente che aveva segnalato degli illeciti sul lavoro.

In particolare, la segnalazione riguardava presunte irregolarità nelle assunzioni e conflitti di interesse da parte del Direttore.

Come ritorsione, il direttore ha cercato di danneggiare la carriera del dipendente, attraverso atti di riorganizzazione dell’Agenzia in modo da attribuire al dipendente mansioni meno importanti e valutazioni negative.

1.   Il caso e le valutazioni in diritto di ANAC.

L’istruttoria ha accertato che al momento dell’adozione degli atti di riorganizzazione dell’Agenzia, e delle successive iniziative, il Direttore generale era a conoscenza della segnalazione posta in essere dal dirigente.Come riferito dal segnalante, un richiamo esplicito alla segnalazione era contenuto in un atto di contro diffida che lo stesso Direttore aveva trasmesso al segnalante.

Nondimeno, il Direttore Generale era stato messo nella condizione di avere libero accesso alla segnalazione a causa di un malfunzionamento del sistema di protocollazione interno verificatosi contestualmente all’invio della segnalazione in parola al RPCT (e ad altri) da parte del segnalante.

Secondo l’ANAC, inoltre, è risultato evidente che la definizione della nuova struttura organizzativa dell’Agenzia, che ha avuto origine con delibera successiva alla segnalazione, fosse perseguita in termini ritorsivi, danneggiando la posizione professionale ed economica del segnalante, configurandosi come atto ritorsivo conseguente alla citata segnalazione di fatti illeciti.

L’Autorità ha ritenuto parimenti ritorsivi ulteriori atti come ad es.:

  1. l’assegnazione all’Area Tecnica di personale non idoneo sia numericamente che professionalmente;
  2. la previsione contrattuale secondo la quale la sede di lavoro del segnalante è collocata presso la palazzina più vecchia, priva del certificato di agibilità e di dubbia qualità;
  3. l’assegnazione di obiettivi impossibili da raggiungere;
  4. il punteggio di 48,60 su 100, riguardante la performance organizzativa e individuale del dirigente per l’annualità 2021.

In sintesi, l’Autorità ha valutato il carattere ritorsivo delle condotte e delle iniziative adottate dal direttore generale, in pregiudizio degli interessi e della posizione dirigenziale del segnalante ai sensi dell’art. 54-bis, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo fornito il direttore generale la prova della non ritorsività delle stesse.

2.   Considerazioni conclusive.

L’ANAC ha ritenuto questi comportamenti illegali e ha annullato le decisioni prese dal direttore per danneggiare il dipendente.

L’ANAC ha stabilito che queste azioni violano la legge che protegge i dipendenti che segnalano illeciti (whistleblowing).

Pertanto, l’ANAC ha deliberato:

  • di dichiarare la natura ritorsiva e la conseguente nullità ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 delle deliberazioni assunte dal Direttore generale afferenti alla riorganizzazione della struttura limitatamente ai provvedimenti che impattano negativamente sulle attribuzioni del segnalante e sulla sua posizione dirigenziale all’interno dell’Agenzia;
  • di irrogare, tenuto conto delle circostanze di specie, nonché del distorto uso della funzione esercitata dal citato responsabile, in qualità di Direttore e autore delle richiamate misure ritorsive, la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 10.000,00 (diecimila), ai sensi dell’art. 54- bis, co. 6, primo periodo d.lgs. 165/2001.

Tale provvedimento evidenzia ancora una volta l’estrema importanza di adottare canali idonei e conformi alla normativa whistleblowing, da ultimo aggiornata con il d.lgs. 24/2023. In particolare, predisporre e implementare un’idonea procedura per la gestione del canale interno whistleblowing. La procedura deve, quantomeno, prevedere:

  1. le modalità di presentazione della segnalazione;
  2. il contenuto della segnalazione;
  3. la gestione della segnalazione;
  4. la tutela del segnalante;
  5. la conservazione delle informazioni.

Da notare la rilevanza, secondo ANAC, che ha adottato apposite Linee Guida (“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023”), della garanzia della riservatezza. Nel caso in esame è emerso come il Direttore avesse accesso al sistema di protocollazione delle segnalazioni, mentre il d.lgs. 24/2023 prevede la garanzia della riservatezza anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici: 

  • della persona segnalante;
  • del facilitatore;
  • della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione; 
  • del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
  •  

La gestione della segnalazione, invece, deve essere affidata, alternativamente: 

  • a una persona interna all’amministrazione/ente; 
  • a un ufficio dell’amministrazione/ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva;
  • a un soggetto esterno.   

In ogni caso, si deve trattare di soggetti autonomi, requisito che per ANAC va declinato come imparzialità e indipendenza.  Negli enti del settore pubblico la gestione è affidata al RPCT ove tenuti a nominarlo.  Negli enti del settore privato la scelta è rimessa all’autonomia organizzativa di ciascun ente.

Avv. Adamo Brunetti

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