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Approvata la direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente

Reati ambientali
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Approvata la direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente

1.    Introduzione

La direttiva UE 2024/1203, approvata in data 26 marzo 2024, rappresenta un passo significativo per il rafforzamento della tutela penale dell’ambiente. Essa abroga le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, introducendo norme minime più stringenti per la definizione dei reati ambientali e delle relative sanzioni.

2.    Obiettivi e contenuti principali

L’obiettivo primario della direttiva è quello di contrastare in modo più efficace i reati ambientali, tutelando l’ambiente e la salute umana. A tal fine, la direttiva:

  • Elenca una serie di condotte illecite, punibili penalmente se commesse con dolo o grave negligenza (art. 3). Tra queste, si annoverano lo scarico di sostanze inquinanti, l’immissione sul mercato di prodotti non conformi e la gestione non corretta dei rifiuti.
  • Introduce il concetto di “reati qualificati“, punibili con pene più severe se provocano danni gravi e irreversibili all’ambiente (art. 3).
  • Stabilisce criteri per la valutazione della rilevanza del danno ambientale (art. 3).
  • Prevede la punibilità dell’istigazione, del favoreggiamento e del concorso nei reati ambientali (art. 4).
  • Rafforza il sistema sanzionatorio, garantendo che le pene siano effettive, proporzionate e dissuasive (art. 5).
  • Estende la responsabilità penale agli enti per i reati commessi a loro vantaggio dai propri rappresentanti o dipendenti (art. 6).
  • Introduce un elenco di sanzioni applicabili agli enti, tra cui sanzioni pecuniarie, sospensioni delle attività e l’obbligo di ripristino del danno ambientale (art. 7).
  • Stabilisce termini di prescrizione adeguati alle indagini, i processi e l’esecuzione delle pene (art. 8).
  • Prevede misure di sostegno e assistenza per chi segnala reati ambientali e per la formazione del personale addetto alle indagini (art. 9).

La direttiva si applicherà solo ai reati commessi all’interno dell’UE. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di estendere la loro giurisdizione a reati commessi al di fuori del proprio territorio.

3.    Elenco ampliato dei reati

Il numero di condotte che costituiranno reato passerà da nove a venti. I nuovi reati comprendono il traffico di legname, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e le violazioni gravi della legislazione in materia di sostanze chimiche.

Inoltre, la nuova direttiva introduce una clausola relativa ai “reati qualificati” che si applica quando un reato di cui alla direttiva è commesso intenzionalmente e provoca la distruzione dell’ambiente o un danno irreversibile o duraturo allo stesso.

4.    Sanzioni

I reati dolosi che provocano il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni (gli Stati membri possono decidere di prevedere sanzioni ancora più severe nella loro legislazione nazionale). Altri reati comporteranno la reclusione fino a cinque anni. La pena detentiva massima per i reati qualificati sarà di almeno otto anni.

Per le imprese le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di EUR. Per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima sarà pari ad almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di EUR.

Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le persone fisiche e le imprese possano essere sanzionate con misure supplementari, quali l’obbligo per l’autore del reato di ripristinare l’ambiente o di risarcire i danni, l’esclusione dello stesso dall’accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

5.    Termine di recepimento

Gli Stati membri hanno tempo fino al 21 maggio 2026 per adeguare le proprie normative nazionali alla direttiva UE 2024/1203.

Avv. Adamo Brunetti

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