Caso Saipem: tutti assolti dall’accusa di aggiotaggio
11/01/2022 2022-01-11 10:38Caso Saipem: tutti assolti dall’accusa di aggiotaggio
Tribunale di Milano, Sez. X, 21 dicembre 2021 (ud. 28 settembre 2021), n. 9501 Presidente Bertoja, Giudici Cantù Rajnoldi
È di pochi giorni fa il deposito delle motivazioni della sentenza del Tribunale di Milano che ha assolto i manager della società SAIPEM dall’accusa di manipolazione del mercato ex art. 185 TUF e di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c.
Più nello specifico, gli imputati venivano accusati di aggiotaggio per aver diffuso comunicazioni non veritiere in ordine all’acquisto di commesse da parte della società, nonché in relazione alla posizione finanziaria della stessa.
La presunta manipolazione del mercato si sarebbe realizzata attraverso la diffusione di alcuni comunicati stampa nell’ottobre 2012 e nel marzo 2013 e una conference call, durante la quale non sarebbe stato rappresentato correttamente lo stato dei conti del gruppo, poi emerso con due successivi profit warning a gennaio e giugno 2013.
Invero, erano state viste con sospetto le rilevantissime perdite di valore del titolo Saipem nei sei mesi prima del 2013 avvenute in dipendenza con la comunicazione al mercato di due profit warning nel gennaio (con una diminuzione del titolo del 34%) e nel giugno del 2013 (del 29%), con un dimezzamento del valore del titolo in neanche cinque mesi.
Il Tribunale, analizzati gli atti acquisiti, ha ritenuto non sussistente il reato di cui all’art. 185 TUF, sul presupposto per cui le aspettative comunicate di riduzione entro fine anno del capitale circolante e, pertanto, la posizione finanziaria netta, fossero fondate e trovassero ragione nel positivo rientro dei claim (in particolare quelli di Total ed Eni). Vi era quindi la riscontrata presenza di negoziazioni in atto e la concreta aspettativa di chiuderle entro fine anno.
Alle stesse conclusioni è giunto il Collegio per l’accusa di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c., in relazione alla comunicata acquisizione di nuove commesse senza una reale prospettiva di acquisirle. Invero, i giudici hanno sottolineato come le notizie non potessero essere considerate fittizie, cioè connotate da inesistenza, in quanto le prospettive di acquisizione delle commesse si erano rivelate concrete e reali.