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Giusto processo e responsabilità 231: contestazione dell’illecito amministrativo e diritto alla conoscibilità della lingua del legale rappresentante

Giusto processo e responsabilità 231
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Giusto processo e responsabilità 231: contestazione dell’illecito amministrativo e diritto alla conoscibilità della lingua del legale rappresentante

Commento a Tribunale di Milano, Ufficio GUP, Ordinanza 20 maggio 2022

Con un’ordinanza dello scorso mese di maggio 2022, il GUP del Tribunale di Milano ha riconosciuto ad una società estera il diritto alla ricezione della contestazione dell’illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 231/2001, nella lingua conosciuta dal legale rappresentante.

Nello specifico, a seguito dell’eccezione formulata dalla difesa di una società avente sede legale in Olanda e sede secondaria in Italia, fondata sulla mancata traduzione dell’atto di contestazione dell’illecito amministrativo nella lingua conosciuta dal legale rappresentante, cittadino straniero, il Giudice per l’Udienza Preliminare ne dichiarava la nullità

Sottolineava il Giudice come, ai sensi degli articoli 34 e 35 del D.lgs. 231/2001, debbano essere riconosciute “alla persona giuridica che si vede contestato l’illecito amministrativo da reato le garanzie fondamentali spettanti all’imputato nel procedimento penale, salva la clausola di compatibilità, così da ricondurre anche il procedimento a carico dell’ente nell’alveo del principio costituzionale del giusto processo”.

Lo stesso organo indicava, quindi, tra le garanzie primarie da estendere in favore dell’ente chiamato a rispondere ex D.Lgs. 231/2001, quella, riconosciuta all’imputato, di essere messo a conoscenza, qualora cittadino straniero, degli atti principali del procedimento nella lingua da lui conosciuta.

Tra questi rientra senz’altro, la contestazione dell’illecito amministrativo di cui al richiamato articolo 59.

Ciò posto, stante l’impossibilità di attribuire una “lingua madre o lingua parlata” agli enti nell’ambito del procedimento ex D.Lgs. 231/2001, il GUP evidenziava, inoltre, come debba farsi riferimento “alla lingua conosciuta dal legale rappresentante o comunque dal preposto alla rappresentanza italiana (a prescindere dalla sua identificazione formale in termini di filiale o sede secondaria)”, al fine di consentire l’utile esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona giuridica nell’ambito del procedimento promosso nei suoi confronti, precisando, ancora, come sia irrilevante, in termini di conoscenza della lingua italiana, la circostanza che la società estera operi anche sul territorio italiano, potendo il legale rappresentante, quand’anche privo della capacità di comprendere l’idioma, avvalersi della collaborazione di persone conoscitrici della lingua italiana, così come accade per lapersona fisica imputata di reato che, pur non conoscendo l’italiano, può avvalersi della collaborazione di terzi nei rapporti interpersonali.

Nel caso di specie, il Giudice, ritenendo circostanza incontestata la mancata conoscenza della lingua italiana in capo al cittadino straniero, legale rappresentante della società di diritto estero, a cui, nonostante ciò, era stato notificato in italiano l’atto di contestazione dell’illecito amministrativo da reato, ne dichiarava, appunto, la nullità.

L’ordinanza in commento, nella decisa affermazione che essa esprime circa l’applicabilità delle garanzie proprie del processo penale anche a quello a carico dell’ente rappresenta un ulteriore tassello che conferma la tesi secondo cui la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, al di là della qualifica “formale” di responsabilità “amministrativa” è molto più simile ad una responsabilità penale che a qualunque altra forma di responsabilità conosciuta nel nostro ordinamento giuridico.

Scarica qui il provvedimento

Avv. Adamo Brunetti

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