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Gli obblighi di Trasparenza per i soggetti privati, tra adempimenti ed interventi di ANAC

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231 / anticorruzione / Aziende / reati

Gli obblighi di Trasparenza per i soggetti privati, tra adempimenti ed interventi di ANAC

Breve commento alla Delibera ANAC n. 24 del 17 gennaio 2024 nei confronti di una società operante nell’ambito dei servizi alle P.A.

1. Premessa

La trasparenza rappresenta uno degli strumenti cruciali nella strategia di prevenzione della corruzione.

Essa, infatti, mediante la pubblicità di informazioni afferenti agli enti pubblici (procedimenti, bilanci ecc.) od ai soggetti che in questi o per questi operano (atti di affidamento, compensi ecc.), altrimenti non accessibili da parte dei cittadini, consente di monitorare le modalità attraverso cui vengono utilizzate le risorse pubbliche, quali decisioni vengono assunte e perché, nonché e le conseguenze delle azioni intraprese dalle Pubbliche Amministrazioni o dai soggetti a queste equiparate (società partecipate, concessionari pubblici ecc.)

La trasparenza, inoltre, riduce le opacità amministrative, che spesso costituiscono terreno fertile per pratiche illecite.

L’accessibilità alle informazioni, infatti, impone una maggiore responsabilità sugli attori pubblici e privati, rendendo più difficile influenzare i procedimenti amministrativi, nascondere le decisioni assunte o da assumere, ovvero intraprendere operazioni potenzialmente non corrette.

In quest’ottica il controllo costante da parte di cittadini, media ed autorità funge da deterrente per comportamenti fraudolenti o non etici.

Definito il contesto nel quale la trasparenza trova la propria ragion d’essere, va subito detto che essa non è più soltanto un affare riservato agli enti pubblici.

Infatti, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013 che disciplina gli obblighi di trasparenza, e rimarcato recentemente da ANAC con la Delibera n. 24 del 17 gennaio 2024anche le società private, se impegnate in attività di pubblico interesse e con un bilancio annuo superiore a 500.000 euro, sono tenute al rispetto degli obblighi di trasparenza. Ciò implica la pubblicazione da parte di tali soggetti di informazioni rilevanti relative alla loro organizzazione e alle attività da essi svolte e di conseguenza un controllo esterno, seppur più attenuato rispetto a quanto non accada nell’ambito pubblico, su siffatte società.

2. La Normativa sulla Trasparenza ed i suoi rapporti con l’Anticorruzione

Come anticipato, la normativa di riferimento sulla trasparenza è contenuta nel D.Lgs. 33/2013, che impone obblighi specifici sia agli enti pubblici che ai soggetti privati, partecipati o meno da pubbliche amministrazioni, o che operano in ambiti di pubblico interesse.

L’ampliamento alle società a capitale interamente privato è avvenuto, in realtà, più di recente, mediante il D.Lgs. 97/2016 che ha appunto esteso l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza anche a tali entità nelle ipotesi in cui svolgano attività rilevanti per l’interesse pubblico.

In tal caso, esse sono tenute a pubblicare una serie di dati nelle rispettive sezioni “Società Trasparente” da implementare nei loro siti web.

La trasparenza si lega in maniera indissolubile alle strategie di prevenzione della corruzione previste dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione).

L’obiettivo principale della sua disciplina, infatti, è quello di apportare un contributo nel prevenire fenomeni di corruzione tramite la divulgazione delle informazioni inerenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, rendendo inoltre accessibili i dati concernenti l’uso delle risorse pubbliche. Sul punto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022-2024, che è una guida imprescindibile per gli enti sottoposti alla normativa anticorruzione nell’implementazione dei propri piani anticorruzione, afferma esplicitamente che la trasparenza amministrativa è il primo strumento di contrasto alla corruzione, poiché aumenta la visibilità dell’operato di soggetti pubblici e privati in settori di interesse pubblico”.

3. Il Caso Oggetto del Provvedimento ANAC (Delibera n. 24 del 17 gennaio 2024)

Venendo al caso oggetto della decisione in commento, esso riguarda una società privata incaricata della gestione di servizi pubblici tramite contratti d’appalto con la pubblica amministrazione.

Sebbene si tratti di una società interamente privata, la sua attività di pubblico interesse e il superamento della soglia di bilancio di 500.000 euro la rendono – come si approfondirà nel prossimo paragrafo – soggetta agli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.Lgs. 33/2013.

Nelle proprie verifiche l’ANAC ha riscontrato che la società in questione non aveva adempiuto a tali obblighi, non avendo organizzato una sezioneSocietà Trasparente” nel proprio sito web, né pubblicato le informazioni e i documenti di cui al d.lgs. n. 33/2013 (bilancio, carta dei servizi, informazioni sull’accesso), limitatamente a quanto inerente all’attività di pubblico interesse svolta. A seguito dell’istruttoria condotta, l’Autorità Anticorruzione ha emesso un provvedimento d’ordine ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera d) del Regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza (del 29.3.2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017 e modificato con Delibera n. 654/2021), imponendo alla società di organizzare una sezione dedicata alla trasparenza in conformità con le indicazioni previste dalla Delibera ANAC n. 1134/2017.

4. Gli adempimenti sulla trasparenza per i soggetti privati

È stato anticipato che le società private che svolgono attività di pubblico interesse sono tenute a rispettare una serie di obblighi di pubblicazione e di attestazione, garantendo la trasparenza delle proprie operazioni con riferimento a quelle rilevanti per le attività di pubblico interesse realizzate.

4.1 Presupposti degli obblighi di trasparenza

Per quel che concerne i requisiti al ricorrere dei quali scatta l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni sulla pubblicità di alcune informazioni, essi sono previsti dall’art. 2-bis, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, il quale stabilisce che sono tenuti alla trasparenza i soggetti privati che:

  • Gestiscono servizi pubblici o forniscono beni o servizi in favore di pubbliche amministrazioni;
  • Hanno un bilancio annuo superiore a 500.000 euro.
4.2 Contenuto degli obblighi di pubblicazione

Secondo il D.Lgs. 33/2013, i soggetti obbligati devono pubblicare una serie di dati nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito internet, tra cui ad esempio:

  • Bilancio di esercizio;
  • Carta dei servizi e standard di qualità;
  • Informazioni riguardanti l’accesso civico.
4.3 Obblighi di attestazione

La pubblicazione delle informazioni non è l’unico adempimento che incombe sui soggetti privati soggetti al D.Lgs. 33/2013.

L’art. 14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009, modificato dal D.Lgs. 74/2017, infatti,prescrive per essi l’obbligo annuale di attestare il rispetto dei doveri di trasparenza.

La citata disposizione individua nell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), tipico delle amministrazioni pubbliche, la funzione deputata a tale attestazione.

Per i soggetti privati, i quali sono privi dell’OIV, l’ANAC a più riprese (Delibera n. 1134/2017; Delibera n. 201 del 13 aprile 2022) ha rimarcato che il corrispondente compito può essere affidato a figure quali:

  • L’Organismo di Vigilanza (OdV), previsto dal D.Lgs. 231/2001;
  • Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) se nominato (es. nelle società in controllo pubblico);
  • L’Organo di controllo interno, come il collegio sindacale od altra funzione analoga.

Con riferimento all’ultimo punto, in particolare, non è da escludere la previsione di una figura ad hoc esternalizzata alla quale affidare la funzione di supporto nel rispetto degli obblighi sulla trasparenza e di attestazione del relativo rispetto da parte della società obbligata.

5. Le Sanzioni per il Mancato Adempimento degli Obblighi in Materia di Trasparenza

Se la società non rispetta l’ordine di adeguamento entro il termine di 30 giorni, l’ANAC procede i provvedimenti previsti dall’art. 20, comma 3 del Regolamento ANAC.

Essi includono:

  • L’Adozione di un atto di constatazione, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC e, in casi gravi, anche sul sito della società;

In quanto compatibili, la Segnalazione agli organi disciplinari, all’OIV o funzione analoga e alla Corte dei Conti per le iniziative di propria competenza.

Avv. Adamo Brunetti

SCARICA QUI IL PROVVEDIMENTO ANAC IN COMMENTO

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