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I PIANI TRIENNALI ANTICORRUZIONE PROSSIMI AL VARCO DEL 31 GENNAIO.

I PIANI TRIENNALI ANTICORRUZIONE PROSSIMI AL VARCO DEL 31 GENNAIO.
anticorruzione

I PIANI TRIENNALI ANTICORRUZIONE PROSSIMI AL VARCO DEL 31 GENNAIO.

GLI ADEMPIMENTI DI P.A. ED ENTI IN CONTROLLO PUBBLICO SULL’ONDA DEL PNA 2022 AGGIORNATO AL 2023.

1. INTRODUZIONE

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con un comunicato del Presidente del 10 gennaio scorso ha confermato il termine di scadenza del 31 gennaio 2024 per l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza o per l’aggiornamento del modello 231 con le misure anticorruzione, escludendo quindi proroghe a cui i soggetti obbligati erano stati abituati negli ultimi anni a partire dall’emergenza covid.

Per quest’anno enti pubblici e privati tenuti al rispetto degli obblighi anticorruzione di cui alla L. n. 190/2012 avranno come riferimento per i propri PTPCT o per le sezioni anticorruzione dei modelli 231 il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 arricchito degli aggiornamenti introdotti da ANAC nel 2023.

Tale aggiornamento, in particolare, ha riguardato la materia dei contratti pubblici.

Ed infatti, le novità che in materia sono state apportate dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, ha rappresentato uno spunto dirimente nella decisione di allineare anche il PNA vigente alle nuove disposizioni, le quali – peraltro – sono intervenute in un contesto normativo che, come indicato nello stesso PNA 2022, presenta “profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte”, oltreché a significativo rischio corruttivo.

Ferma, dunque, la validità ed attualità della parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici con l’Aggiornamento 2023 l’ANAC ha voluto fornire specifici chiarimenti e modifiche finalizzati ad adeguare i riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Viene così assecondata l’esigenza per gli enti interessati ad ottenere dall’Autorità un supporto operativo nel presidiare l’area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza in grado di fornire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che si annidano in tale settore.

2. QUALI SONO GLI INTERVENTI OPERATI DALL’AGGIORNAMENTO DEL PNA 2022?

Gli ambiti di intervento dell’Aggiornamento al PNA 2022 riguardano la sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

  • La “sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni”;
  • La “disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023)”.

Ferma, dunque, la Parte generale del PNA 2022, sulla Parte speciale hanno riguardato:

  • Il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione” è stato sostituito dal capitolo 1 dell’Aggiornamento. Sono state, inoltre superate, le check list riprese nell’allegato 8 al PNA 2022;
  • Il capitolo sul conflitto di interessi” resta valido con riferimento ai soggetti delle stazioni appaltanti cui spettano le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi ed ai contenuti delle relative dichiarazioni;
  • Il capitolo sulla trasparenza” resta invariato “fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, fino allentrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione salvo lapplicazione della disciplina transitoria come precisata nel cap. 2” dell’Aggiornamento. Rimane, inoltre, fermo il Par. 3 “La disciplina della trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR” disciplinata da circolari del MEF e relative al sistema ReGiS”;
  • Il capitolo sui Commissari straordinari non subisce modifiche.

3. I RISCHI CORRUTTIVI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Un utile supporto che l’Aggiornamento del PNA fornisce è la tipizzazione dei rischi corruttivi connessi al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e delle possibili misure di contenimento degli stessi.

A) Sotto il primo profilo i rischi sono suddivisi tra:

  1. Eventi potenziali afferenti alla fase di affidamento ed
  2. Eventi ascrivibili a quella di esecuzione.

1. Quanto alla fase di affidamento, i rischi potrebbero, sinteticamente manifestarsi in:

  • Comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, anche mediante frazionamento del valore stimato dell’appalto;
  • Mancata rotazione dei soggetti affidatari;
  • Definizione di progetti di appalti integrati che possano dare luogo a modifiche/varianti sia in fase di progettazione esecutiva che di realizzazione dell’appalto;
  • Conflitti di interessi con riguardo al RUP od al personale di supporto;
  • Accordi collusivi con le imprese partecipanti mediante il meccanismo del subappalto.

2. In merito, invece, alla fase esecutiva, i rischi potrebbero rinvenirsi:

  • Nel ricorso a varianti e modifiche;
  • Nell’omissione di controlli da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l’impresa esecutrice.

B) Con riguardo, invece, alle misure di contenimento dei rischi collegati agli appalti l’Aggiornamento al PNA 2022 ne riporta le tipologie in:

  • Misure di trasparenza, quali, ad esempio, tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento;
  • Misure di controllo come ad esempio le verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedimentali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture;
  • Misure di semplificazione, tra cui, ad esempio, l’utilizzo di sistemi gestionali per il monitoraggio di gare e contratti; reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale;
  • Misure di regolazione quali, ad esempio, circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedimentali che possono dar luogo ad incertezze;
  • Misure di organizzazione fra le quali rientrano, ad esempio, la rotazione del personale, la formazione specifica dei RUP e del personale;
  • Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un’attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione “guidata” degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.);
  • Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, di accettazione degli obblighi, in capo all’affidatario, ad adottare le misure antimafia e anticorruzione ivi previste in sede di esecuzione del contratto.

 Avv. Adamo Brunetti

Scarica qui l’Aggiornamento 2023 al PNA 2022.

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