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Il Decreto Liquidità introduce lo scudo per il datore di lavoro.

Il Decreto Liquidità introduce lo scudo per il datore di lavoro.
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Il Decreto Liquidità introduce lo scudo per il datore di lavoro.

Con la conversione in legge del D.L. 23/2020 è stata introdotta all’interno del Decreto Liquidità la disposizione dell’art. 29-bis che prevede una presunzione in favore dei datori di lavoro pubblici e privati rispetto agli obblighi di prevenzione su di essi gravanti in funzione del contenimento del contagio da COVID-19

Costoro, infatti, con riguardo al rischio connesso alla diffusione del coronavirus potranno considerarsi adempienti rispetto all’obbligo di apprestare le misure necessarie a garantire l’integrità psico-fisica dei propri lavoratori (obbligo che trova fondamento nell’art. 2087 del c.c.) applicando il protocollo condiviso tra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020

La norma, di fatto, prevede – in caso di contagio dei dipendenti – l’esclusione della responsabilità per il datore di lavoro che avrà attuato le misure di contenimento del rischio previste nel citato protocollo. 

Accogliendo le numerose istanze provenienti dal mondo produttivo, gravemente danneggiato dalla pandemia, il Legislatore ha così aperto la strada a quello che può definirsi un vero e proprio “scudo” per il datore di lavoro rispetto alla possibilità di contestazioni che possano essergli mosse nel caso in cui, nonostante l’osservanza scrupolosa dei protocolli preventivi, un contagio da COVID-19 si diffonda all’interno della propria organizzazione.

Un intervento sicuramente coraggioso che rappresenta senz’altro una prima importante apertura verso una nuova concezione dei sistemi di prevenzione del rischio e della relativa valenza – anche probatoria – in sede di eventuale giudizio a carico dell’organizzazione che li abbia adottati ed efficacemente attuati.  

Avv. Adamo BrunettiCEO & Co-Founder of CO.DE S.r.l.

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