Il Parlamento UE approva definitivamente la Direttiva sulle due diligence di sostenibilità
29/05/2024 2024-05-29 8:41Il Parlamento UE approva definitivamente la Direttiva sulle due diligence di sostenibilità
Il Parlamento UE approva definitivamente la Direttiva sulle due diligence di sostenibilità
In data 24 aprile 2024, il Parlamento Europeo, in sessione plenaria, ha approvato la Corporate Sustainability Due Diligence Directive («CSDDD» o «Direttiva») con 374 voti a favore, 235 voti contrari e 19 astenuti.
Il testo, come commentato nel nostro blog (L’iter di approvazione della Direttiva sulla due diligence per la sostenibilità (CSDD) prosegue. Accordo fra Consiglio e Parlamento UE. – CO.DE (code4com.it), prevede una versione più “leggera” rispetto a quanto concordato tra Consiglio UE e Parlamento UE a dicembre 2023, ed è frutto dell’accordo, raggiunto il 15 marzo 2024, in seno al Coreper, ove gli Stati membri hanno elaborato una modifica al testo originario della proposta di Direttiva, intervenendo sull’ambito di applicazione soggettivo così da renderlo meno gravoso per il mercato europeo.
1. Cosa prevede la Direttiva.
La Direttiva contempla l’obbligo per le imprese di individuare i rischi e, se necessario, evitare, attenuare o addirittura far cessare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, nonché sull’ambiente, con riguardo tra gli altri agli aspetti relativi all’inquinamento e alla perdita di biodiversità.
Essa prevede, inoltre, norme sulle sanzioni e sulla responsabilità civile in caso di violazione di tali obblighi. In particolare, richiede alle aziende di adottare un piano che garantisca che il loro modello di business e la loro strategia siano compatibili con l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
L‘ambito soggettivo del provvedimento riguarderà:
- le imprese con oltre 5. 000 dipendenti e un fatturato superiore a 1.500 milioni di euro a partire dal 2027;
- le imprese con oltre 3.000 dipendenti e un fatturato superiore a 900 milioni di euro a partire dal 2028;
- tutte le altre imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (quindi quelle con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro) a partire dal 2029.
La proposta si applica ai c.d. rapporti commerciali diretti e indiretti consolidati, ovvero alle operazioni delle società stesse, alle loro controllate e alle loro catene del valore.
Al fine di rispettare l’obbligo di due diligence, le imprese dovranno:
- Integrare la due diligence nelle politiche aziendali;
- Individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente;
- Prevenire o attenuare gli effetti potenziali;
- Porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali;
- Istituire e mantenere una procedura di denuncia;
- Monitorare l’efficacia delle politiche e delle misure di due diligence;
- Dar conto pubblicamente della due diligence (compatibilmente agli obblighi in materia di Dichiarazione Non Finanziaria).
Quanto all’attuazione degli obblighi di due diligence, in particolare, la proposta di Direttiva fa espresso riferimento a documenti, da aggiornare annualmente, che contengano (v. art. 5):
- Una descrizione dell’approccio della società, inclusi i riferimenti all’orizzonte di lungo periodo, alle tematiche di due diligence;
- Un codice di condotta, che descriva regole e principi da seguire da parte dei dipendenti della società e delle società controllate;
- Una descrizione dei processi di due diligence e del sistema di verifica rispetto al codice di condotta, da estendere anche alle relazioni commerciali.
Infine, la proposta prevede:
- L’espressa enunciazione di un obbligo di diligenza degli amministratori volto alla considerazione dei fattori di sostenibilità nell’assunzione delle decisioni, nel medio e nel lungo periodo (art. 25 della proposta);
- L’affermazione della responsabilità civile degli amministratori per gli inadempimenti fonte di danni, con clausola di salvezza relativa al rispetto di determinati obblighi di compliance, in relazione all’adeguata gestione delle relazioni contrattuali (art. 22 della proposta);
- L’istituzione di un network di autorità di controllo, per stimolare e uniformare i controlli sugli obblighi di due diligence(art. 21 della proposta).
2. Cosa prevede l’accordo recente fra Parlamento e Consiglio.
I colegislatori europei hanno raggiunto un accordo inerente ai seguenti ambiti della Direttiva CSDD:
- il campo di applicazione della direttiva,
- l’esclusione dallo stesso del settore finanziario,
- le responsabilità delle imprese inadempienti,
- la definizione delle diverse sanzioni e
- l’elenco dei diritti e dei divieti che le imprese dovrebbero rispettare.
2.1. Il nuovo campo di applicazione della direttiva e l’esclusione del settore finanziario.
Per le imprese extra-UE si applicherà se hanno un fatturato netto di 300 milioni di euro generato nel perimetro europeo, a tre anni dall’entrata in vigore della direttiva. La Commissione, pertanto, dovrà ora pubblicare un elenco delle società extra-UE che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
Secondo l’accordo tra Parlamento e Consiglio, il settore finanziario sarà temporaneamente escluso dal campo di applicazione della direttiva, prevedendo, tuttavia, una clausola di revisione per un’eventuale futura inclusione di questo settore sulla base di una sufficiente valutazione d’impatto.
2.2. La responsabilità civile in relazione ai cambiamenti climatici.
Con riferimento agli obblighi relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici, è prevista la predisposizione ed attuazione di un piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico da parte delle grandi aziende.
Sul punto, è stato raggiunto un accordo per la responsabilità civile, stabilendo un periodo di cinque anni per la presentazione di richieste di risarcimento da parte di coloro che sono esposti a impatti negativi (compresi i sindacati o le organizzazioni della società civile). Limita inoltre le misure ingiuntive e i costi dei procedimenti per i ricorrenti.
In ultima istanza, le aziende che individuano impatti negativi sull’ambiente o sui diritti umani da parte di alcuni dei loro partner commerciali dovranno interrompere tali relazioni commerciali quando non è possibile prevenire o porre fine a tali effetti negativi. Avv. Adamo Brunetti