Interesse o vantaggio ai fini 231 anche in caso di risparmio di spesa esiguo?
09/05/2022 2022-05-09 10:20Interesse o vantaggio ai fini 231 anche in caso di risparmio di spesa esiguo?
Cassazione Penale, Sez. IV, 7 aprile 2022 (ud. 24 marzo 2022), n. 13218
Con la pronuncia in esame, la IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui deve considerarsi irrilevante, ai fini della responsabilità della persona giuridica, “la circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza”.
IL CASO.
La vicenda in esame prende le mosse da una decisione della Corte di appello di Firenze che confermava la sentenza di primo grado, con la quale si condannava il socio amministratore e incaricato per la sicurezza della persona giuridica imputata.
Con la medesima pronuncia si riteneva responsabile la società ai sensi degli artt. 5 e 25-septies del d.lgs. 231/2001, per il reato commesso nell’esclusivo interesse dell’ente.
La condanna relativa al delitto di cui all’art. 590 commi 2 e 3 c.p. verteva su di un infortunio che aveva provocato lesioni da schiacciamento del piede sinistro da parte di un muletto in retromarcia, in un piazzale adibito a deposito per la società imputata.
L’incidente causava una malattia con prognosi superiore ai 40 giorni.
La contestazione era incentrata sull’omessa adozione da parte dell’imputato delle misure di prevenzione imposte dagli artt. 163 comma 1, 71 comma 4 lettera a) e 15 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Per gli stessi motivi alla persona giuridica veniva ascritto l’illecito di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.
Ricorrevano in Cassazione sia l’imputato persona fisica che la società.
Il ricorso dell’ente sollevava, fra le altre, la questione relativa alla circostanza per cui la Corte territoriale non avesse motivato intorno alla quantificazione del risparmio di spesa dell’ente per la mancata adozione delle misure di prevenzione previamente definite.
Di contro, secondo la ricorrente, l’ammontare dei costi sostenuti dalla società per la manutenzione di mezzi ed attrezzature, nonché per la sicurezza erano notevolmente superiori al risparmio che la stessa avrebbe conseguito per effetto degli inadempimenti contestati al suo amministratore.
Difetterebbe, inoltre, la motivazione sul vantaggio conseguito, definito dalla Corte d’Appello in via ipotetica, in termini di mero incremento di produttività conseguito dalle omissioni ascritte all’imputato.
2. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso, ivi incluso il punto sulla sussistenza dell’interesse quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, consistente in un risparmio di spesa.
Rispetto a ciò, la Cassazione ribadisce l’orientamento di legittimità ormai costante secondo il quale tale criterio soggettivo di imputazione, “debba essere indagato ex ante e consista nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato o meno concretamente raggiunto” (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn, Rv. 261114; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320; Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti, Rv. 268066).
Inoltre, secondo il Collegio, non assume rilievo nel caso concreto la circostanza per cui il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti sostenute dalla società in punto di sicurezza e manutenzione.
Invero, il principio affermato in giurisprudenza secondo cui, “ove il giudice accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute”, si può sostenere che il reato sia stato realizzato nell’interesse dell’ente solo in presenza di una “prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori” (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276), non trova applicazione nella vicenda in esame.
Tanto perché esso può operare soltanto “in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro“ e in assenza di altra evidenza che attesti come la persona fisica, mediante l’omissione delle cautele, “abbia agito proprio allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica”.
Tali indici non sono stati riscontrati nel caso deciso dalla Corte.
3. CONCLUSIONI.
A conclusione dell’iter argomentativo, la Suprema Corte rigetta il ricorso sottolineando come, in caso di accertata esiguità del risparmio di spesa conseguente all’inosservanza delle misure antinfortunistiche, l’ente può andare esente da responsabilità amministrativa per carenza di interesse solo se emerga che l’infortunio “sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori”.
Al contrario, ricorre senz’altro un interesse apprezzabile sul piano della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dall’ammontare complessivo del risparmio conseguito dall’ente, laddove – come nel caso esaminato – il rischio concretizzatosi nell’incidente “sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro, e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo”.
Avv. Adamo Brunetti