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Lotta al riciclaggio: pubblicato il D.lgs. n.195/2021 in attuazione della Direttiva U.E. 2018/1673

Lotta al riciclaggio: pubblicato il D.lgs. n.195/2021 in attuazione della Direttiva U.E. 2018/1673
fisco / riciclaggio

Lotta al riciclaggio: pubblicato il D.lgs. n.195/2021 in attuazione della Direttiva U.E. 2018/1673

In vigore dal 15 dicembre il D.Lgs. 30 novembre 2021 n.195 con cui il Legislatore nazionale, in ottemperanza rispetto alle spinte europee, ha recepito la Direttiva U.E 2018/1673 per la lotta al riciclaggio tramite il diritto penale. 

La principale novità introdotta nel nostro sistema è stata l’ampliamento delle fattispecie di reato-presupposto rispetto ai delitti di ricettazione (art 648 c.p.), riciclaggio (art 648-bis c.p.), “reimpiego” (art 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art 648-ter.1). 

In particolare, l’innovazione normativa, dilatando i limiti delle richiamate fattispecie, prevede ora la possibilità, al contrario di quanto accadeva prima, di innestare a pieno titolo nei reati-presupposto sia le contravvenzioni che i delitti colposi.

E così il riciclaggio e l’autoriciclaggio potranno oggi essere generati da condotte di impiego di proventi collegati, non solo da delitti dolosi com’era fino ad oggi, ma anche a delitti puniti a titolo di colpa, ovvero ad alcune fattispecie contravvenzionali, ed in particolare, quelle punite con l’arresto superiore ad un anno nel massimo o a sei mesi nel minimo

Unico contro-limite è costituito, appunto, dalla necessità che le contravvenzioni e i delitti colposi debbano generare un provento illecito, inteso anche come risparmio di spesa, che possa poi costituire oggetto di riciclaggio e autoriciclaggio. 

Per ciò che concerne gli illeciti contravvenzionali, gli esempi sono molteplici.

È il caso di numerosissime fattispecie previste dal D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale), tra cui la bonifica dei siti ex art. 257, c.1 del Testo Unico Ambientale.

In questi casi il mancato adempimento dell’obbligo di bonifica, produce un provento, qualificabile in termini di risparmio di spesa, che potrebbe costituire presupposto del reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p, nella misura in cui la somma risparmiata viene, consapevolmente, reimpiegata nelle attività dell’impresa

Per quanto riguarda i delitti colposi a monte del riciclaggio e dell’autoriciclaggio un esempio può essere costituito dall’art.451 c.p. che, posto a tutela dell’incolumità pubblica, disciplina, l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Il provento, in questo caso, potrebbe essere facilmente rintracciabile nel risparmio di spesa derivante dal mancato adempimento di norme cautelari che, viceversa, avrebbe comportato un esborso economico per il soggetto agente (es. datore di lavoro nella normativa antinfortunistica). 

V’è da aggiungere, ai fini della responsabilità degli enti, che, sebbene le modifiche introdotte lascino intatti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti nelle fattispecie di autoriciclaggio e riciclaggio, è agevole immaginare come queste avranno delle ricadute sostanziali sull’ampliamento del numero dei reati presupposto ex art.25-octies D.lgs. 231/2001. 

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