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Modifiche al decreto attuativo della c.d. direttiva PIF: integrazioni alle frodi IVA e abusi di ufficio anche ai fini 231

Modifiche al decreto attuativo della c.d. direttiva PIF
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Modifiche al decreto attuativo della c.d. direttiva PIF: integrazioni alle frodi IVA e abusi di ufficio anche ai fini 231

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 22 ottobre è stato pubblicato il D.Lgs. 156/2022 con “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari mediante il diritto penale“.

Il decreto si pone l’obiettivo di riformulare più chiaramente il concetto di “gravi frodi IVA”, introdotto dal D.Lgs. 75/2020 attuativo della Direttiva 2017/1371/UE (cosiddetta “Direttiva PIF“,).

Viene, inoltre, estesa la punibilità dei reati di dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74/2000) e di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture (art. 2 d.lgs. 74/2000) e con altri artifici anche a titolo di mero tentativo.

Infine, il provvedimento modifica l’art. 322-bis c.p., inserendo l’abuso d’ufficio tra i delitti perseguibili anche quando commessi con riferimento a “membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri“.

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Nello specifico, tramite l’intervento del Decreto correttivo e integrativo:

  • È stato ampliato l’ambito dell’art. 322- bis c.p. tramite l’inclusione, come appena visto, dell’abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. tra le fattispecie che possono trovare applicazione anche nei confronti di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri;
  • È stato esteso l’istituto della confisca per equivalente sia per i reati di contrabbando (art. 301 DPR n. 43/1973) sia per il reato di frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
  • È stato specificato, per una maggiore chiarezza del testo normativo, che in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, l’ambito applicativo dei reati tributari (art. 25 quinquiesdecies) di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e di indebita compensazione (artt. 4, 5 e 8 D.lgs. 74/2000) sia riferito a condotte commesse in “sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione Europea”.

Avv. Adamo Brunetti

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