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Nuovi Reati 231: la riforma del D.lgs. 141/2024 in materia di dogane e accise

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Nuovi Reati 231: la riforma del D.lgs. 141/2024 in materia di dogane e accise

Il 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 141/2024, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi», in vigore dal 4 ottobre 2024.

Con la Riforma Doganale è stato eliminato dall’art. 25-sexiesdecies il riferimento al d.P.R. 43/1973 (abrogato) e sono stati inseriti quali reati presupposto:

  • i reati di contrabbando, già in parte previsti dall’art. 25-sexiesdecies prima della riforma, ora modificati e integrati dal D.Lgs. 141/2024 (in sostituzione del d.P.R. 43/1973);
  • i reati in materia di accise, introdotti ex novo e disciplinati dal D.Lgs. 504/1995 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»), per come modificato dal D.Lgs. 141/2024.

1. Reati di contrabbando e riforma del d.lgs. 141/2024

Nel rispetto dell’articolo 20 della legge delega, con il decreto legislativo delegato è stata realizzata una notevole attività di  “riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio” (cit. Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 20/2024), prevedendo due sole fattispecie di illecito, penale e amministrativo, e opera la distinzione tra i due utilizzando un criterio di base meramente oggettivo relativo all’ammontare dei diritti di confine dovuti, fissato in 10.000 euro.

Inoltre, sono state riordinate numerose fattispecie in quelle di: i) Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78); e ii)Contrabbando per infedele dichiarazione (art. 79):

  • l’art.78 – omessa dichiarazione – ricomprende al suo interno tutte le fattispecie di omissione dolosa all’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione ai regimi doganali non specificatamente disciplinati dalle norme particolari;

la fattispecie disciplinata dall’art.79, contrabbando per dichiarazione infedele, si realizza, invece, in tutte le ipotesi in cui, nonostante la parte abbia presentato la dovuta dichiarazione, viene rilevata una differenza, dolosamente voluta, con riguardo alla qualità, quantità, origine e valore delle merci o a ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti dovuti.

2. L’introduzione dei reati di accise nel Decreto 231

Il decreto, come anticipato, inserisce nell’art 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001 i reati previsti dal c.d. Teso Unico sulle accise (d.lgs. 504/995), il quale viene contestualmente modificato.

L’accisa è l’imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi lavorati (diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del testo unico).

Queste le fattispecie di reato previste nel T.U.A.:

  • Art. 40 (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici)
  • Art. 40-bis. (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati).
  • Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).
  • Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
  • Art. 42 (Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
  • Art. 43 (Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche)
  • Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
  • Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
  • Art. 49 (Irregolarità nella circolazione.

3. Ulteriori modifiche del Decreto 231

La riforma doganale del d.lgs. 141/2024 ha inoltre previsto le seguenti modifiche al quadro sanzionatorio contemplato dall’art. 25 sexiesdecies:

  • la sanzione pecuniaria fino a 400 quote – già applicata ai diritti di confine – è stata estesa anche alle imposte, nel caso superino i 100.000 euro;
  • le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio delle attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito sono state aggiunte a quelle già previste dall’art. 9 lett. c, d ed e), qualora i diritti di confine e le imposte superino i 100.000 euro.

Avv. Adamo Brunetti

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