Processo UBI, depositate le motivazioni
12/01/2022 2022-01-12 8:07Processo UBI, depositate le motivazioni
Tribunale di Bergamo, Sezione Penale, 4 gennaio 2022 (ud. 8 ottobre 2021), n. 2260
Presidente Storto, Giudici Guadagnino – Parati.
Depositate le motivazioni della sentenza del Tribunale di Bergamo che l’otto ottobre scorso aveva assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, i protagonisti della fusione per incorporazione tra la bresciana Banca Lombarda e Piemontese e la bergamasca Banche Popolari Unite trasformate nel 2007 in Ubi Banca.
Tra i principali reati contestati agli imputati vi era l’ostacolo alla vigilanza e l’illecita influenza sull’assemblea del 2013. Invero, la Procura aveva ipotizzato, nella ricostruzione accusatoria, l’esistenza di un patto parasociale fra la derivazione bergamasca e quella bresciana, così consentendo ad Ubi di rispolverare i vecchi meccanismi di governance, in violazione delle disposizioni di Consob e di Bankitalia. La procura sosteneva che l’operazione fosse riuscita grazie all’omessa rappresentazione veritiera dei fatti agli organi di vigilanza.
L’illecita influenza sull’assemblea del 2013 sarebbe stata, invece, esercitata tramite l’emissione di deleghe in bianco che avrebbero portato alla vittoria della lista istituzionale. Tuttavia, per questo capo d’accusa, che vedeva coinvolti 14 imputati, veniva richiesta ed emessa una pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
In relazione alla fusione tra i due istituti di credito, i giudici hanno evidenziato come, al tempo dei fatti, erano state opportunamente valutate le condizioni di pariteticità, così da assicurare ai due enti bancari la perfetta parità di rappresentanza negli organi sociali e di vertice della nascente Ubi.
Inoltre, tanto la Consob quanto Banca Italia, vigilarono sulle modifiche apportate nel 2009 dalla banca, come si evince dall’approvazione, scevra da eccezioni, da parte di Banca Italia della bozza del nuovo Regolamento del Comitato Nomine.
I Giudici concludono sottolineando come «l’ipotesi accusatoria è destituita di fondamento» e il tribunale non ravvede la «necessità di approfondire i ruoli soggettivi rivestiti dagli imputati nel corso dei processi dialettici tra la Banca e le Autorità di Vigilanza».