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Responsabilità degli enti 231 e particolare tenuità del fatto

34.2024 Responsabilità degli enti 231 e particolare tenuità del fatto
231 / Giustizia / reati

Responsabilità degli enti 231 e particolare tenuità del fatto

Cass. Pen, Sez. III (data ud. 10/07/2024), n. 37237

La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001 e particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Nella motivazione, la S.C. critica la motivazione del giudice di prime cure, il quale avrebbe motivato unicamente sui presupposti applicativi dell’art. 131-bis c.p., in assenza di idonea motivazione in punto di fatto, oltre a non aderire all’orientamento giurisprudenziale di segno opposto (Cass. Pen., Sez. III, n. 1420/2020), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non sarebbe applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 231/2001, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto.

Di seguito un’analisi della pronuncia.

1. Il caso

Con sentenza del 6 ottobre 2023, il Tribunale di Sassari assolveva la persona fisica imputata, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, dal reato di cui all’art. 256, commi 1 lett. a) e b), del d. Igs. n. 152 del 2006, perché, quale direttore tecnico e amministrativo della società imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001, gestiva un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati, pericolosi e non, in assenza dei requisiti minimi tecnico-gestionali di cui ai D.M. 8.4.2008 e 13.5.2009.

Pronuncia assolutoria di analogo tenore veniva emessa anche della società cui era stato ascritto l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies, comma 2, del d. Igs. n. 231 del 2001, contestato in relazione all’art. 265, comma 3, del d. Igs. n. 152 del 2006.

2. Il ragionamento della Corte di Cassazione

Innanzitutto, la Suprema Corte evidenzia che “l’impianto argomentativo della sentenza impugnata è quasi interamente incentrato sulla verifica dei presupposti applicativi dell’art. 131 bis cod. pen., senza soffermarsi in maniera adeguata sulla sussistenza del reato ascritto alla persona giuridica,

Ciò integrerebbe, appunto, un evidente vizio di motivazione, atteso che, prima di affrontare il tema del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, “il Tribunale avrebbe dovuto compiutamente soffermarsi sulla prova della colpevolezza della persona fisica e della responsabilità amministrativa della persona giuridica, accertando in maniera adeguata la ricorrenza dei rispettivi presupposti”.

A ciò si aggiunge l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è illegittimo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società imputata nel procedimento 231, dovendosi richiamare la condivisa affermazione della S.C. (cfr. Sez. 3, 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722), secondo cui “la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per I fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della  differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura a responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto”.

Di tale posizione deve tenersi conto nell’ipotesi in cui, all’esito di un’adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l’illecito amministrativo addebitato alla società.

L’autonomia della responsabilità 231 esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272447).

3. Considerazioni conclusive

In definitiva, stante la ravvisata carenza argomentativa della decisione impugnata circa la preliminare verifica della sussistenza degli illeciti ascritti sia a alla s.r.l., si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio a Tribunale di Sassari in diversa composizione fisica, per nuovo giudizio sul punto.

Avv. Adamo Brunetti

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