Super Green Pass. Le disposizioni applicabili dal 6 dicembre 2021
09/12/2021 2021-12-09 9:25Super Green Pass. Le disposizioni applicabili dal 6 dicembre 2021
Dal 6 dicembre è attivo in Italia il Super Green Pass, misura ulteriore contenuta nel D.L. n. 172/2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021) e decisa dal Governo per consolidare ulteriormente la strategia di contrasto al Covid-19 anche alla luce delle recenti impennate di contagi registrate in Italia e, in misura maggiore, in Europa.
Cos’è il Super Green Pass
Trattasi di una certificazione verde potenziata rispetto a quella “base”, poiché legata al fatto che il suo possessore sia vaccinato o guarito dal Covid-19, richiesta ormai come necessaria per entrare, anche in zona bianca – tra gli altri – nei cinema o nei teatri, nelle palestre o negli impianti sciistici, negli hotel, nei bar e nei ristoranti.
Nella tabella riepilogativa elaborata dal Governo sono indicate in modo dettagliato tutte le attività per le quali è previsto l’impiego del Green Pass o del Super Green Pass in relazione alle diverse zone possibili: bianca, gialla ed arancione.
Nelle zone gialla e arancione è stato disposto, inoltre, l’obbligo del vaccino anche per i servizi di ristorazione, ad esclusione di quelli offerti all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti, nonché delle mense e del catering continuativo.
Il tampone rimane valido solo per accedere al lavoro e alle attività ritenute essenziali.
Green Pass, Super Green Pass e vaccino. Durata ed obblighi.
Oltre a tali previsioni, il Decreto 172/2021 ha ridotto la durata di validità del Green Pass da 12 a 9 mesi e disposto l’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori, tra cui:
- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario per i quali è obbligatoria la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (al quale erano già obbligati);
- il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi dell’intelligence;
- per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle RSA;
- il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
La vaccinazione costituisce per tali categorie di lavoratori requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Avv. Adamo Brunetti